Il Regolamento di modifica del Regolamento di autorizzazione degli Operatori Ferroviari del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture è entrato in vigore dopo essere stato pubblicato nel 2° duplicato della Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, gli operatori ferroviari che hanno ricevuto il certificato di autorizzazione inizieranno la loro attività dopo aver installato i sistemi di gestione della sicurezza e ricevuto il certificato di sicurezza entro 6 mesi dalla data di ricezione del certificato di autorizzazione.
Agli operatori ferroviari, che non possono ottenere il certificato di sicurezza entro i suddetti 6 mesi, possono essere concessi ulteriori 6 mesi esaminando la domanda, se prevedono che il tempo necessario per ottenere il certificato di sicurezza sarà superiore a sei mesi.
Coloro che non possono ottenere il certificato di sicurezza nonostante il termine aggiuntivo di 6 mesi concesso e coloro che non ricevono il certificato e iniziano l'esercizio del treno entro un anno, verranno revocati i certificati di autorizzazione.
Sii il primo a commentare