Ente Pubblicitario Comunicato Ufficiale e Regolamento Pubblicitario Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

agenzia di annunci stampa
agenzia di annunci stampa

È diventato legge il Regolamento sul Bando Ufficiale e la Pubblicità dell'Agenzia per i Comunicati Stampa, che pubblica la Gazzetta Ufficiale datata 01 febbraio 2023 e numerata 32091. Secondo la legge che entrerà in vigore il 01.04.2023, i siti di notizie internet potranno generare pubblicità e introiti pubblicitari dall'Agenzia di Pubblicità Stampa dopo aver raggiunto la media mensile di traffico determinata dalle province, dall'occupazione del personale e dalle condizioni dei tempi di attesa.

Le norme che entrano in vigore sono le seguenti:

  1. Regolamento sulla modifica del regolamento sul portale di annunci dell'agenzia di pubblicità stampa
  2. Regolamento che modifica il regolamento sull'istituto della pubblicità a mezzo stampa
  3. Annuncio ufficiale e regolamento sulla pubblicità
  4. Regolamento sulla modifica del regolamento sulla ricezione e la distribuzione di annunci e annunci ufficiali nell'ambiente elettronico

Regolamento sulla modifica del regolamento sul portale di annunci dell'agenzia di pubblicità stampa

ARTICOLO 1- 12/12/2020 Agenzia di Pubblicità Stampa Annuncio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale datato e numerato 31332 portale L'espressione "nei giornali" di cui all'articolo 1, primo comma, del regolamento è stata modificata in "giornali e siti di notizie su Internet".
ARTICOLO 2- Al primo comma dell'articolo 3 dello stesso Regolamento, “2 NSC” è stato cambiato in “2, 45/A”.
ARTICOLO 3- Il titolo dell'articolo 5 del medesimo Regolamento è stato modificato in “Obbligo di pubblicazione sui quotidiani e sui siti internet di notizie” e il primo comma è stato modificato come segue.
“(1) In conformità a quanto previsto dalla legge, dal decreto del Presidente della Repubblica, dai regolamenti e da altre normative, i comunicati ufficiali pubblicati sui giornali e sui siti internet di informazione ai sensi della legge n. sul portale viene anche pubblicato”.
ARTICOLO 4- Lo stesso regolamento 6 esimo Il primo paragrafo dell'articolo 4 è modificato come segue.
“(1) Annuncio ai sensi di qualsiasi disposizione legislativa sul portale annunci ufficiali che devono essere pubblicati, annunci del portale Inoltre, può essere pubblicato, tramite l'Autorità, su un quotidiano o su un sito internet di informazione che abbia facoltà di pubblicare annunci ufficiali, secondo la tariffa determinata nell'ambito del terzo comma. Le procedure e i principi relativi alla pubblicazione di questi annunci sono determinati dal Consiglio di amministrazione.
ARTICOLO 5- Lo stesso regolamento 7 NSC La frase "Avviso sui siti dei giornali" nel primo comma dell'articolo è stata modificata in "Avviso".
ARTICOLO 6- 7 dello stesso Regolamento NSC Il seguente articolo è stato aggiunto dopo l'articolo.
"Annuncio sul portale annunci ufficiali da pubblicare gratuitamente
ARTICOLO 7/A- (1) Ai sensi della legge, del decreto presidenziale e dei regolamenti, i bandi degli enti e degli organismi affiliati alla Presidenza, dei ministeri, degli enti e degli organismi affiliati, affini o affini e degli altri enti e organismi, che sono obbligatori per essere pubblicati sul proprio sito web, sono anche annunciati. sul portale la pubblicazione è obbligatoria. Pubblicità di questi annunci sul portale Per la sua pubblicazione non viene addebitato alcun costo.
(2) Annunci ufficiali, annunci nell'ambito dell'articolo 2004 della legge sull'esecuzione e sul fallimento n. 114 sul portale È pubblicato gratuitamente.
ARTICOLO 7- Dopo la locuzione "i terzi" nel primo comma dell'articolo 10 del medesimo Regolamento, sono state aggiunte allo stesso articolo le locuzioni "non può copiare, pubblicare, far pubblicare" e il comma successivo.
"(2) L'assoggettamento ad attività commerciali di quelli elencati nel primo comma è subordinato all'autorizzazione dell'Autorità."
ARTICOLO 8- 11 dello stesso regolamento è modificato come segue.
“ARTICOLO 11- (1) Nei casi in cui non vi è alcuna disposizione nel presente regolamento; La legge n. 195, la tariffa ufficiale del prezzo della pubblicità per l'anno in questione, il regolamento dell'istituto di pubblicità sulla stampa, il regolamento sugli annunci ufficiali e sulla pubblicità, il regolamento sull'acquisto e la distribuzione di annunci ufficiali e annunci nell'ambiente elettronico, le risoluzioni dell'assemblea generale dell'Ente e si applicano le altre disposizioni legislative in materia.
ARTICOLO 9- Il presente regolamento 1/4/2023 entra in vigore il
ARTICOLO 10- Le disposizioni del presente Regolamento sono eseguite dal Direttore Generale dell'Istituto di Pubblicità Stampa.

Regolamento che modifica il regolamento sull'istituto della pubblicità a mezzo stampa

REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL COMUNICATO STAMPA

ARTICOLO 1- 12/12/1997 La seconda parte e l'articolo 23198 del Regolamento dell'Istituto per la Pubblicità Stampa pubblicato nella GU del 113 con il numero XNUMX sono stati abrogati.
ARTICOLO 2- Il presente regolamento 1/4/2023 entra in vigore il
ARTICOLO 3- Le disposizioni del presente Regolamento sono eseguite dal Direttore Generale dell'Istituto di Pubblicità Stampa.

Annuncio ufficiale e regolamento sulla pubblicità

BANDO UFFICIALE E REGOLAMENTO PUBBLICITARIO

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

CAPITOLO UNO

Disposizioni preliminari

scopo

ARTICOLO 1- (1) Lo scopo del presente regolamento è determinare le qualifiche e gli obblighi dei periodici in cui saranno pubblicati annunci e annunci ufficiali e garantire la loro distribuzione senza divergenze di opinione e giurisprudenza.

portata

ARTICOLO 2- (1) Il presente regolamento copre l'ambito, la distribuzione, la pubblicazione di annunci e annunci ufficiali, il diritto di pubblicare annunci e annunci ufficiali, i doveri e le autorità dell'intermediario, le qualifiche e gli obblighi dei periodici che pubblicheranno annunci e annunci ufficiali, e le disposizioni in materia di procedure e principi di controllo.

(2) Oltre alle pubblicazioni di news e agenzie fotografiche, digitale industriale macchinario Ad eccezione di articoli di cancelleria, macchine da stampa digitali da ufficio, da tavolo o portatili, stampanti per computer, duplicatori e fotocopiatrici, pubblicati o riprodotti o pubblicati in fascicoli quali enciclopedie, bollettini e pubblicazioni obsolete e annunci ufficiali e pubblicità indipendentemente dalla loro definizione, qualità e quantità. termini del diritto di pubblicazione, le disposizioni del presente regolamento non si applicano a qualsiasi supporto digitale che non abbia la caratteristica di un sito Internet di notizie, compresi i siti web delle agenzie di stampa e fotografiche.

(3) Amministrazioni rientranti nello Stato, amministrazioni locali, enti previdenziali, imprese economiche statali, imprese con personalità giuridica pubblica e partecipate di cui più della metà del capitale appartiene a tali enti, testate giornalistiche e siti internet di informazione appartenenti a altri stabilimenti stabiliti dalla legge o dal decreto presidenziale o loro affiliati non hanno il diritto di pubblicare annunci ufficiali e non vengono fatti annunci ufficiali in periodici emessi da organizzazioni di stampa professionali specificamente per il Ramadan e le feste del sacrificio e le festività nazionali.

(4) Le disposizioni della prima parte del presente regolamento si applicano a coloro che hanno il diritto di pubblicare avvisi o annunci ufficiali ea tutti i periodici che ne hanno richiesto la pubblicazione.

supporto

ARTICOLO 3- (1) Il presente regolamento, 2/1/1961 È stato redatto sulla base degli articoli 195, 34, 35, 36/A, 45 e provvisorio 53 della Legge sull'organizzazione dell'Istituto di pubblicità sulla stampa datata e numerata 9.

definizioni

ARTICOLO 4- (1) nel presente regolamento;

a) Tessera stampa: 13/6/1952 A seguito del lavoro soggetto alla legge sulla regolamentazione dei rapporti tra dipendenti e impiegati nella professione della stampa n. 5953 del 9/6/2004, 5187 della legge sulla stampa n. 2 del XNUMX/XNUMX/XNUMX. NSC Carta d'identità rilasciata ai sensi della lettera n) del primo comma dell'articolo,

b) Capo Rivenditore: Istituito allo scopo di distribuzione di giornali, dipendente, veicolo e tecnico attrezzatura Un sub-rivenditore, se presente, di copie ricevute da giornali, in base a un contratto, portando le condizioni fisiche, o lo stabilimento che effettua la distribuzione direttamente ai rivenditori finali, in caso contrario,

c) Periodo di attesa: i periodi determinati in base agli articoli pertinenti del presente regolamento affinché i periodici ottengano il diritto di pubblicare annunci o annunci ufficiali,

ç) Giornale: Riviste che hanno chiesto di pubblicare annunci ufficiali o hanno il diritto di pubblicare tali annunci, il cui periodo di pubblicazione è compreso tra almeno una settimana e un massimo di tre mesi, e inclusi nella quinta parte del presente regolamento,

d) Traffico diretto: il traffico generato digitando il nome di dominio del sito di notizie Internet direttamente nel browser Internet senza alcun reindirizzamento,

e) Fattura: 4/1/1961 Fattura emessa ai sensi della Legge di Procedura Tributaria del 213,

f) Lavoratore intellettuale: una persona che lavora intellettualmente in settori di attività relativi alle attività di stampa e radiodiffusione,

g) Giornale: giornali diffusi, regionali o locali che hanno richiesto o hanno il diritto di pubblicare annunci e annunci ufficiali,

ğ) Assemblea Generale: Stampa Pubblicità Istituzione Assemblea Generale,

h) Indicatore: il numero che determina la quota mensile di inserzioni ufficiali di giornali e siti di notizie su Internet che pubblicano inserzioni ufficiali,

ı) Contenuto: tutti gli elementi visivi, audio o scritti nei periodici,

i) İLANBİS (Advertisement Information System): il sistema in cui gli annunci e gli annunci ufficiali vengono ricevuti elettronicamente dagli inserzionisti, la loro distribuzione ai periodici e vengono eseguite le procedure relative alle qualifiche e agli obblighi imposti ai periodici dall'Assemblea Generale ,

j) Annuncio portale: il sito Web in cui vengono offerti i servizi di pubblicità e pubblicazione di pubblicità, costituito dal nome di dominio "ilan.gov.tr" appartenente all'Agenzia di pubblicità stampa e dai suoi sottodomini,

k) Firma: una firma elettronica manoscritta o sicura,

l) Sito di notizie su Internet: siti di notizie su Internet che si trovano all'interno dei confini della Turchia, istituiti per presentare notizie e contenuti di commento su Internet, pubblicare i loro contenuti utilizzando vari supporti multimediali, le cui qualifiche e doveri sono determinati dall'Assemblea Generale e sono correlati alla pubblicazione di annunci e annunci ufficiali,

m) Giorno lavorativo: 17/3/1981 Secondo le disposizioni della legge n. 2429 sui giorni festivi e generali, i giorni festivi e i giorni lavorativi diversi dal sabato e dalla domenica,

n) Categoria: le condizioni per la pubblicazione dell'annuncio ufficiale e la classificazione che costituisce la base per la sua diffusione,

o) pannello di controllo: il consiglio costituito per controllare se i periodici relativi agli annunci e alle pubblicità ufficiali adempiono puntualmente e completamente agli obblighi imposti dal presente regolamento,

ö) Istituzione: Istituto per la pubblicità sulla stampa,

p) Compensazione: riflettendo l'annuncio ufficiale da giornali o siti di notizie su Internet nell'importo corrispondente alla quota di annunci ufficiali per periodi in cui le condizioni stabilite dall'Assemblea Generale sono violate, ad altri giornali o siti di notizie su Internet che hanno il diritto di pubblicare nella stessa pubblicazione o posto contingentato, in proporzione ai loro indicatori,

r) Sospensione del diritto di pubblicare un annuncio ufficiale: se le condizioni stabilite dall'Assemblea Generale vengono violate e si determina che questa situazione continua, non viene fatto alcun annuncio ufficiale fino a quando la violazione non viene eliminata,

s) Numero di pagine viste: il numero che esprime il totale delle pagine viste effettuate dai visitatori del sito internet di notizie,

ş) Rivenditore finale: il punto vendita, noto anche come vendita al banco nel settore della carta stampata, che offre al lettore le copie dei giornali consegnate dal rivenditore principale o dal sub-rivenditore in modo che possano facilmente ottenerle,

t) Periodici: giornali, riviste e siti di notizie su Internet che presentano dichiarazioni ai sensi della legge n. 5187 e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento,

u) Sub-rivenditore: Istituito per la distribuzione di giornali, dipendente, veicolo e tecnico attrezzatura Consegnare le copie del quotidiano inviate dal capodistributore ai punti vendita finali, portando con sé le condizioni fisiche; città, provincia o regione al capo rivenditore attività affiliata,

ü) Visitatore singolo: un visitatore che accede al sito di notizie Internet dallo stesso IP e viene conteggiato una sola volta,

v) Compenso: L'importo dell'annuncio ufficiale corrispondente alla quota degli annunci ufficiali per i periodi in cui il quotidiano o i siti internet di informazione avevano il diritto di pubblicare pur essendo privi di pubblicazione, viene detratto da altri giornali o siti internet di informazione che hanno il diritto di pubblicare nella stessa pubblicazione o luogo di quota, in proporzione al giornale o ai siti di notizie Internet pertinenti, da riflettere sul sito di notizie,

y) Rappresentante della persona giuridica: nel caso in cui il proprietario della pubblicazione sia una persona giuridica, la persona fisica determinata tra i dirigenti dal consiglio autorizzato di questa persona giuridica ai sensi della legge n. 5187,

z) Pubblicazione di soli annunci: Periodici che hanno richiesto di pubblicare solo annunci ufficiali e soddisfano le condizioni di cui alla quinta parte,

aa) Quotidiano a diffusione: Quotidiano edito da un unico organismo di diffusione della stampa omonimo e distribuito e offerto in vendita in almeno il 70% del territorio nazionale, in almeno una provincia di ciascuna regione geografica,

bb) Diritto di pubblicazione: avere il diritto di pubblicare annunci o annunci ufficiali,

cc) Giorno di pubblicazione: la data scritta sulle pagine e sui tag dei giornali, e l'orario compreso tra le 00.00:23.59 e le XNUMX:XNUMX per ogni giorno sui siti di notizie internet,

tre) Titolare della trasmissione: la persona fisica o giuridica indicata nella dichiarazione resa ai sensi della Legge n. 5187,

dd) Tipo di pubblicazione: quale dei tipi di pubblicazione comune, regionale o locale specificati nella dichiarazione resa ai sensi della legge n. 5187, i giornali e le riviste rientrano nell'ambito di applicazione,

ee) Luogo di pubblicazione e quota: Secondo la dichiarazione resa ai sensi della legge n. 5187, il luogo di pubblicazione di cui all'articolo 31 per i quotidiani; contingentamento dei posti determinato dall'articolo 53 per i siti di notizie su Internet,

ff) Giornale locale: un giornale pubblicato quotidianamente o almeno due giorni alla settimana, distribuito e venduto per essere stampato in un unico insediamento,

gg) Consiglio di Amministrazione: Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia di Pubblicità Stampa,

espressione avrebbe fatto.

PARTE SECONDA

Pubblicità e pubblicità

annunci ufficiali

ARTICOLO 5- (1) Nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

a) Avvisi la cui pubblicazione è obbligatoria per legge, decreto presidenziale, statuto o regolamento,

b) i bandi che non rivestono carattere di pubblicità delle amministrazioni dello Stato centrale, delle amministrazioni locali, degli enti previdenziali, delle università, delle camere e delle borse merci, dei sindacati, degli ordini forensi, delle imprese economiche statali, degli enti di cui oltre la metà il capitale appartiene alle persone giuridiche pubbliche e alle loro affiliate,

ufficiale è una pubblicità.

(2) Gli annunci che devono essere fatti da associazioni private nell'ambito della lettera (a) del primo paragrafo non sono considerati annunci ufficiali.

annunci ufficiali

ARTICOLO 6- (1) I contenuti pubblicati in forma visiva, uditiva o scritta in periodici allo scopo di ottenere vantaggi materiali o morali come guadagnare popolarità per qualcosa o un'idea o per scopi promozionali sono considerati pubblicità.

(2) Annunci ufficiali, 195 della legge n. 42 NSC Si tratta di inserzioni pubblicitarie effettuate su periodici dagli enti e dagli enti di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 5 del presente regolamento, da altri enti istituiti con legge o con decreto del Presidente della Repubblica, o loro affiliate.

(3) Gli annunci ufficiali sono pubblicati tramite l'Agenzia in periodici che hanno il diritto di pubblicare annunci ufficiali, a discrezione degli inserzionisti.

(4) Notizie, immagini, video, testi e simili che sono pubblicità o pubblicità. esitare Si afferma che si tratta di una pubblicità o pubblicità senza lasciare spazio.

Dovere di intermediazione per annunci ufficiali e pubblicità

ARTICOLO 7- (1) L'istituzione garantisce che gli annunci e gli annunci ufficiali, i periodici che hanno il diritto di pubblicare e gli annunci dell'istituzione sul portale ne media la pubblicazione.

(2) L'istituzione accetta annunci e pubblicità speciali. La pubblicazione, la pubblicazione e la mediazione di inserzioni speciali e inserzioni pubblicitarie è gratuita nell'ambito della legge n. 195 e delle disposizioni del presente regolamento.

Elenco periodici

ARTICOLO 8- (1) L'Ente pubblica l'elenco, che comprende i nomi dei periodici in cui possono essere inseriti annunci e annunci ufficiali, e altre informazioni ritenute necessarie, l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, sui propri siti web.

(2) Nell'elenco sono incluse informazioni quali l'ottenimento o la cessazione del diritto di pubblicare annunci ufficiali, la riconquista di tale diritto, la cessazione del diritto di pubblicare annunci e annunci ufficiali e la modifica del nome o del nome di dominio.

(3) Nell'elenco sono riportati anche i giornali ei siti di informazione internet che sono in attesa di ottenere il diritto alla pubblicazione di annunci ufficiali.

PARTE TERZA

Bando ufficiale e diritto di pubblicare annunci pubblicitari

Il diritto di pubblicare annunci ufficiali

ARTICOLO 9- (1) I giornali e i siti di notizie su Internet che adempiono alle loro qualifiche e ai loro doveri in modo completo e puntuale secondo le procedure e i principi determinati secondo le categorie del presente regolamento hanno il diritto di pubblicare annunci ufficiali.

Il diritto di pubblicare annunci ufficiali

ARTICOLO 10- (1) I periodici che richiedono solo la pubblicazione di annunci ufficiali ottengono questo diritto se adempiono completamente e puntualmente i loro requisiti e doveri in conformità con le procedure e i principi stabiliti nel presente regolamento. I periodici sono soggetti alle disposizioni della parte quinta in materia di diritto alla pubblicazione di annunci ufficiali.

(2) I giornali e i siti di notizie su Internet che hanno il diritto di pubblicare annunci ufficiali o sono in attesa di ottenere tale diritto hanno anche il diritto di pubblicare annunci ufficiali. Il diritto di pubblicare annunci ufficiali di giornali e siti internet di notizie, il cui diritto di pubblicare annunci ufficiali decade.

(3) Gli annunci ufficiali sono dati alle pubblicazioni emesse appositamente per le festività del Ramadan e dell'Eid-al-Adha da giornalisti professionisti con il maggior numero di tessere stampa e dalle loro organizzazioni superiori nella provincia in cui si trovano.

Condizioni per ottenere il diritto di pubblicazione

ARTICOLO 11- (1) Affinché i periodici ottengano il diritto di pubblicare;

a) Effettuare un annuncio e un annuncio ufficiale firmato o una richiesta di pubblicare solo annunci, indicando chiaramente il luogo di pubblicazione o la quota,

b) Secondo la loro richiesta, hanno le pertinenti disposizioni del presente Regolamento e altre condizioni e qualifiche determinate dall'Assemblea Generale, accettano e adempiono tempestivamente ai compiti assegnati,

c) completando i periodi di attesa stabiliti per loro soddisfacendo le condizioni di cui al presente articolo,

must.

Determinazione dei documenti da inviare all'ente

ARTICOLO 12- (1) La Direzione Generale è autorizzata a determinare i documenti da richiedere nell'ambito del presente Regolamento.

Comunicazioni all'Ente

ARTICOLO 13- (1) Nell'ambito del presente regolamento, informazioni e documenti da inviare all'istituzione tramite İLANBİS; Non può essere falso o fuorviante, non conferisce diritti acquisiti su quanto dichiarato e non costituisce presunzione di accuratezza o realtà delle informazioni in esso contenute.

CAPITOLO QUATTRO

Tempo di attesa Transazioni

Tempo di attesa

ARTICOLO 14- (1) I periodici sono soggetti a periodi di attesa specificati nelle parti pertinenti del presente regolamento per ottenere il diritto di pubblicare annunci e/o annunci ufficiali.

Determinazione della data di inizio del periodo di attesa

ARTICOLO 15- (1) I giornali o i siti di notizie su Internet devono richiedere un audit entro 3 mesi dalla data in cui la loro richiesta di pubblicazione di un annuncio ufficiale è stata registrata presso l'Agenzia. La data di inizio del periodo di attesa è determinata come la data in cui si accerta che, a seguito della verifica o dell'esame che deve essere effettuato dalla Direzione Generale all'atto della domanda, si accerta che esso possiede le condizioni e le qualifiche specificate nelle disposizioni del presente regolamento relative alla pubblicazione o al contingentamento.

Obblighi durante il periodo di attesa

ARTICOLO 16- (1) Un giornale o un sito di notizie su Internet soggetto a un periodo di attesa per ottenere il diritto di pubblicare un annuncio ufficiale non può pubblicare un annuncio ufficiale prima della scadenza di tale periodo. In caso contrario si applicano le sanzioni previste dalla Legge n. 195.

(2) In conformità con l'intervallo di pubblicazione specificato nella dichiarazione resa ai sensi della legge n. 5187, i giornali entro il periodo di attesa; I siti internet di informazione, invece, devono essere pubblicati in modo da soddisfare i requisiti in materia di accessibilità previsti dal presente Regolamento, mentre i giornali ei siti internet di informazione devono possedere tutti gli altri requisiti richiesti e assolvere agli incarichi assegnati.

(3) Tuttavia, la disposizione del primo comma dell'articolo 113 relativa ai giornali o ai siti di notizie su Internet entro il termine di attesa si applica in base alla data di inizio del periodo di attesa anziché all'anno solare.

SEZIONE CINQUE

Qualifiche generali di giornali e siti di notizie su Internet relativi alla pubblicazione di annunci ufficiali

portata

ARTICOLO 17- (1) I requisiti generali determinati dall'Assemblea Generale per l'inizio e la continuazione del diritto di pubblicare annunci ufficiali di giornali e siti di notizie su Internet sono regolati in questa sezione.

Requisiti della squadra

ARTICOLO 18- (1) Le testate giornalistiche e le testate internet sono tenute ad assumere opinionisti nei numeri e nelle mansioni indicate nei commi secondo e terzo.

(2) Lavoratori intellettuali da inserire nell'organico;

a) Fare contratti di lavoro in forma scritta ea tempo pieno ai sensi della legge n. 5953,

b) Pagamento integrale e puntuale della loro retribuzione in conformità con i loro contratti per l'intera giornata e l'intero mese,

c) Stanno effettivamente svolgendo il lavoro in cambio dei loro doveri specificati nei loro contratti,

ç) le denunce, i premi e gli accantonamenti fiscali relativi alla retribuzione siano effettuati nei termini di legge e integralmente,

d) Non impegnarsi in un'attività commerciale a loro vantaggio e non esercitare alcuna attività diversa dalla professione di giornalista,

e) Risiedono nel luogo di pubblicazione o quota del giornale o sito di notizie internet per cui lavorano,

è obbligatorio.

(3) Ad eccezione del dirigente preposto, gli altri lavoratori intellettuali, che risiedono nei confini territoriali della stessa provincia e delle province limitrofe, tenuto conto della distanza tra il luogo di pubblicazione o quota del quotidiano o del sito internet di informazione e il luogo di residenza ed i mezzi di trasporto pubblico, radiotelevisivo o contingentato Possono risiedere fuori dal proprio luogo di residenza. In tali casi, l'Autorità decide se è possibile svolgere l'incarico in modo conforme allo scopo e continuativo. Al massimo due opinionisti della 1a e 2a categoria di siti di notizie su Internet; 3., Per coloro che sono nelle categorie 4° e 5° non è richiesta la condizione della residenza al posto contingentato per un lavoratore di idea. Nella determinazione del luogo di residenza, viene preso come base il primo indirizzo di residenza nei registri del Sistema di amministrazione centrale della popolazione (MERNIS).

(4) In caso di risoluzione del contratto di lavoro scritto dei lavoratori intellettuali che lavorano nel personale da parte del datore di lavoro o del lavoratore intellettuale, la data di risoluzione è 5953, 5 e 6 della legge n. 7. NSC determinato ai sensi degli artt.

Possono essere in squadra

ARTICOLO 19- (1) I lavoratori intellettuali che possono essere inclusi nel personale devono possedere almeno una delle seguenti qualifiche e condizioni:

a) Laurearsi presso le facoltà di comunicazione degli istituti di istruzione superiore o presso i dipartimenti legati alla comunicazione di altre facoltà o avere un diploma equivalente accettato dal Consiglio dell'istruzione superiore.

b) Avere una tessera di giornalista come lavoratore intellettuale.

c) Aver lavorato nei media per almeno 6 mesi senza interruzione, a condizione che si sia laureato presso i dipartimenti relativi alla comunicazione delle scuole professionali, e per certificare questo lavoro.

ç) Avere lavorato nei media per un totale di 5953 mesi, di cui almeno 6 mesi continuativi, soggetto alla normativa previdenziale nell'ambito della legge n.

d) Aver prestato attività soggetta alla normativa previdenziale ai sensi della Legge n. 6 sui lavoratori intellettuali per un totale di 15 mesi, di cui almeno 5953 continuativi, e certificare tale attività.

e) Avere prestato servizio presso i servizi giornalistici di organi pubblici di informazione per un totale di 6 mesi, di cui almeno 15 continuativi, secondo lo stato di diritto pubblico, e certificare tale attività.

(2) Limitato a coloro che sono impiegati come scrittori e lavoratori di idee. 22/5/2003 Le condizioni di cui al primo comma non sono ricercate per coloro che sono ritenuti invalidi ai sensi della legge sul lavoro n.

Non saranno nel roster.

ARTICOLO 20- (1) Con il titolare del privilegio del sito di giornali e notizie su Internet o, se del caso, il rappresentante della persona giuridica determinata ai sensi delle disposizioni della legge n. 5187 collettivo soci di società, soci accomandanti di società in accomandita ordinaria, soci accomandanti di società in accomandita il cui capitale è suddiviso in azioni, azionisti di sussidiaria di attrezzature, limitato soci e amministratori di società che rappresentano la società in società, soci autorizzati a rappresentare la società in società di capitali, membri del consiglio di amministrazione e sindaci; Non possono far parte dell'organico intellettuale di proprie o di altre testate.

(2) La madre, il padre, il coniuge, i figli naturali e i figliastri della persona fisica titolare di testate giornalistiche e siti internet di informazione relativi alla pubblicazione di bandi ufficiali e i componenti degli organi di amministrazione o di controllo delle persone giuridiche, i loro adottati figli, i genitori del coniuge, il personale della relativa testata giornalistica e del sito internet di informazione non possono aver luogo. Tuttavia, la disposizione del presente comma non si applica ai soggetti in possesso del requisito di laurea di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 19 e ai parenti titolari di tesserino di lavoro intellettuale.

Dipendenti di più di un periodico

ARTICOLO 21- (1) Se il lavoratore intellettuale è dichiarato nell'organico di più testate giornalistiche e siti internet di informazione relativi alla pubblicazione di annunci ufficiali, sarà accettato nell'organico di uno solo di essi. I registri, i contratti e altri documenti dell'istituto di previdenza sociale sono presi come base per queste transazioni.

Obbligo di notifica al personale

ARTICOLO 22 – (1) I giornali e i siti di notizie su Internet sono obbligati a fornire all'Agenzia tramite İLANBİS, tramite İLANBİS, le informazioni e i documenti relativi all'occupazione, al cambio di titolo, al licenziamento, alle imposte e alle assicurazioni dei lavoratori intellettuali nel loro personale, entro 3 giorni lavorativi dopo il completamento di queste operazioni.

contenuto

ARTICOLO 23- (1) Nel contenuto di giornali e siti di notizie su Internet in base al numero di categorie e indicatori;

a) Pubblicare tutti i tipi di testi in turco ad eccezione di annunci speciali e pubblicità,

b) Altri articoli, quali cronache, rubriche, articoli, commenti, ricerche, interviste, immagini, immagini, fotografie, su argomenti politici, economici, culturali, artistici, sociali, giornalistici e sportivi che riguardano la testata o il luogo contingentato e la sua gli ambienti, purché originali e aggiornati, comprendano grafica, cartoni animati e simili,

c) Streaming radiotelevisivo aggiornato, farmacie di turno, tavoli economici, luoghi di intrattenimento, condizioni meteorologiche e simili, e contenuti come puzzle e astrologia non vengono ripetuti,

ç) Il contenuto visivo dovrebbe essere pertinente e proporzionato ai testi delle notizie e dovrebbe essere organizzato in conformità con le pratiche consolidate nella stampa,

d) Nei titoli, il contenuto delle notizie non è deviato, fuorviante e non crea contraddizioni,

e) i due terzi della superficie dei numeri di testate giornalistiche e di cronaca quotidiana dei siti internet di notizie sono costituiti dai contenuti di cui alla lettera (b); In almeno un sesto del loro contenuto, le notizie fatte da lavoratori intellettuali mostrati nel loro staff e coloro che impiegano scrittori dovrebbero includere le proprie colonne, a condizione che sia almeno due volte in 7 giorni,

È obbligatorio.

(2) I giornali e i siti di notizie su Internet possono anche includere contenuti in altre lingue, a condizione che siano tradotti in turco.

(3) È fatto obbligo ai giornali e ai siti di informazione su Internet di pubblicare in modo completo, corretto e tempestivo annunci e inserzioni ufficiali, nonché di adottare le necessarie cautele per una loro agevole lettura.

Uso geografico

ARTICOLO 24- (1) Nei contenuti di giornali e siti di notizie su Internet;

a) specificando il lavoratore intellettuale titolare dei contenuti prodotti dalle persone dichiarate nello staff,

b) Utilizzare l'origine delle istituzioni e delle organizzazioni pertinenti in comunicati stampa, dichiarazioni e bollettini predisposti da istituzioni pubbliche, organizzazioni, istituzioni, comuni e loro affiliati, altre amministrazioni locali, partiti politici, organizzazioni non governative e simili,

c) Indicazione del soggetto interessato o dell'agenzia di stampa nelle notizie ottenute pagando canoni o canoni di abbonamento, a seconda del contratto,

ç) L'uso della parola centro notizie nei casi in cui le informazioni sono raccolte, compilate e comunicate da lavoratori intellettuali,

è obbligatorio.

(2) Il contenuto può essere trasferito via Internet, da periodici o non periodici, a condizione che il nome e le altre informazioni necessarie siano specificati come fonte di origine, non superiore al 10% del numero di notizie o superficie.

(3) Può essere incluso fino al 30% di ogni notizia o rubrica trasmessa direttamente in qualsiasi modalità e forma. I trasferimenti effettuati in questo modo non sono considerati contenuti originali.

(4) Nel contenuto citato, 5/12/1951 In conformità con le pertinenti disposizioni della Legge sulle opere dell'ingegno e dell'arte del 5846, sono chiaramente indicati il ​​nome della pubblicazione citata e le altre informazioni necessarie.

Somiglianza nel contenuto

ARTICOLO 25- (1) Contenuti simili non possono essere inseriti in due o più periodici nello stesso luogo o in luoghi diversi. Nel determinare la somiglianza, i contenuti contrattuali non vengono presi in considerazione.

(2) Se due o più periodici contengono continuamente contenuti simili, solo una delle pubblicazioni riceve un annuncio ufficiale e una pubblicità. In questo caso, se il titolare della pubblicazione è la stessa persona, quest'ultima sceglie la pubblicazione da annunciare e pubblicizzare. Se i titolari dei periodici sono persone diverse, il diritto di pubblicazione spetta alla testata che dimostri di essere titolare del diritto di utilizzare contenuti simili.

Modifica dei nomi dei giornali e dei nomi a dominio dei siti di notizie su Internet

ARTICOLO 26- (1) I nomi dei giornali e i nomi di dominio dei siti di notizie su Internet non possono essere costituiti da parole o abbreviazioni che possano contraddire la morale generale e l'ordine pubblico.

(2) I siti di notizie su Internet non possono richiedere la modifica del nome di dominio se le autorità competenti decidono di bloccare l'accesso.

(3) Qualora i giornali vogliano modificare il proprio nome ei nomi a dominio dei siti internet di informazione, inviano all'Autorità, in forma firmata, le proprie richieste comprensive del nuovo nome o dei nomi a dominio.

(4) Se il Consiglio di amministrazione, a seguito del suo esame, conclude che il nome o il nome di dominio è conforme al primo comma, consente la modifica.

(5) Giornali e siti di notizie su Internet possono utilizzare i loro nuovi nomi o nomi di dominio, a condizione che ne informino l'Agenzia almeno 3 giorni lavorativi dalla data in cui è pervenuta la decisione del Consiglio di amministrazione in merito alla modifica. Queste modifiche sono annunciate al pubblico in un'area visibile prima che vengano apportate.

(6) I giornali ei siti di notizie su Internet sono tenuti ad annunciare e apportare tale modifica al massimo entro un mese dalla notifica della decisione relativa all'autorizzazione alla modifica. In caso contrario, continua la sua pubblicazione con lo stesso nome o nome a dominio.

(7) I giornali ei siti di informazione su Internet non possono richiedere il cambio del nome o del nome a dominio per più di due volte in un anno solare, ad eccezione del cambio di titolare della pubblicazione.

Fatturazione

ARTICOLO 27- (1) I giornali e i siti di informazione su Internet sono tenuti a emettere fattura per gli annunci ufficiali da essi pubblicati, secondo i principi e le misure specificate nel Tariffario ufficiale degli annunci, e per tutti i periodici, secondo il prezzo calcolato sulle tariffe determinate dall'art. loro per inserzioni speciali e inserzioni, previa detrazione della provvigione dell'Agenzia.

(2) L'emissione di una fattura contraria alle tariffe specificate o agli altri principi stabiliti nel presente regolamento, o l'applicazione di sanzioni ai sensi delle leggi pertinenti per la mancata emissione, non impedisce l'azione ai sensi dell'articolo 195 del Legge n. 49.

operazioni contabili

ARTICOLO 28- (1) I giornali ei siti di notizie su Internet dovrebbero organizzare la loro contabilità sulla base del bilancio.

obbligo lavorativo

ARTICOLO 29- (1) È fatto obbligo alle testate giornalistiche e ai siti internet di informazione di proseguire la loro attività in un luogo di lavoro dedicato alla professione di giornalista.

(2) In questo posto di lavoro;

a) Avere un'area di lavoro di almeno 5 metri quadrati per persona, in proporzione ai lavoratori intellettuali dichiarati nell'organico,

b) Tecniche tecniche necessarie che i lavoratori intellettuali utilizzeranno per svolgere la loro professione di giornalismo. la tua attrezzatura essere trovato,

c) non svolgere alcuna altra attività professionale o commerciale incompatibile con la professione di giornalista, e non essere allo stesso tempo adibita a residenza,

ç) Appendere in un luogo visibile il cartello con il nome del giornale e del sito internet di notizie,

dovere.

PARTE SECONDA

Disposizioni in materia di giornali relative alla pubblicazione di avvisi ufficiali

CAPITOLO UNO

Ambito e categorie

portata

ARTICOLO 30- (1) I giornali che sono in periodo di attesa o che hanno il diritto di pubblicare annunci ufficiali devono rispettare le disposizioni di questa sezione insieme alle disposizioni della prima parte.

Luoghi di trasmissione

ARTICOLO 31- (1) I luoghi di pubblicazione dei giornali sono i seguenti:

a) 10/7/2004 Viste le disposizioni della Legge del Comune metropolitano n. 5216 del 6/3/2008 e della Legge n. 5747/12 e numerata 11 e nelle province che hanno acquisito lo status di Comune metropolitano e/oi confini di Comune metropolitano sono stati ridefiniti ai sensi della Legge istitutiva di Circoscrizioni ventisette e di modifica di alcune leggi e decreti;

1) provincia di Adana Çukurova, distretti di Karaisalı, Sarıçam, Seyhan e Yüreğir,

2) Provincia di Ankara Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, distretti di Sincan e Yenimahalle,

3) provincia di Antalya Aksu, Döşemealtı, Kepez, Kepez ve Kepez contee,

4) Distretto Efeler della provincia di Aydın,

5) Provincia di Balikesir sei settembre e contee di Karesi,

6) Provincia di Bursa Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi e Yıldırım,

7) Provincia di Denizli Merkezefendi e le contee di Pamukkale,

8) provincia di Diyarbakir Baglar, Kayapınar, distretti di Sur e Yenişehir,

9) Distretti di Aziziye, Palandöken e Yakutiye della provincia di Erzurum,

10) Provincia di Eskisehir Odunpazari e distretti di Tepebaşı,

11) Provincia di Gaziantep Oğuzeli, distretti di Şahinbey e Şehitkamil,

12) Provincia di Hatay Contee di Antakya e Defne,

13) Isole della provincia di Istanbul, Arnavutkoypiatto, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Bakirkoy, Başakşehir, Bayrampaşa, Besiktas, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoglu, Buyukcekmece, Catalca, Çekmeköy, Esenler, piattoEyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpasa, Gungoren, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Kucukcekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sariyer, Sultanbeyli, Sultangazi, contee di Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar e Zeytinburnu,

14) Provincia di Smirne Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, distretti di Konak, Narlıdere e Torbalı,

15) Provincia di Kahramanmaraş Dulkadiroğlu e dodici febbraio contee,

16) Distretti di Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi e Talas della provincia di Kayseri,

17) Provincia di Kocaeli Başiskele, Izmit e Kartepe contee,

18) Distretti di Karatay, Meram e Selçuklu della provincia di Konya,

19) Distretti di Battalgazi e Yeşilyurt della provincia di Malatya,

20) Principi della provincia di Manisa e Yunus Emre contee,

21) Provincia di Mardin Artuklu cittadina,

22) Provincia di Mersin Mediterraneo, AkdenizToro e distretti di Yenişehir,

23) Distretto Menteşe della provincia di Muğla,

24) Provincia di Ordu Altınordu cittadina,

25) Provincia di Sakarya Adapazari, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca, Serdivan e le contee di Söğütlü,

26) Provincia di Samsun AtakumJanikDistretto di İlkadım e Tekkeköy,

27) Provincia di Tekirdag Suleymanpasa cittadina,

28) Provincia di Trebisonda Ortahisar cittadina,

29) Provincia di Sanliurfa EyyubiyeHaliliye ve Karaköprü contee,

30) Provincia di Van SilkroadTusba e distretti di Edremit,

il centralmente l'unico luogo di trasmissione,

b) 3/7/2005 Adıyaman, che ha lo status di comune centrale, tenendo conto della legge municipale n. 5393 del Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Canakkale, Cankiri, Corum, Düzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Giresun, Gumushane, Hakkari, Igdir, Isparta , Karabuk, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat e Zonguldak. il proprio unico luogo centrale di trasmissione,

c) Provincia di Hatay con Dörtyol, Erzin Payas contee; Contee di Hassa e Kırıkhan; con Iskenderun Arsuz contee; Provincia di Kocaeli Cayirova, Darica, Dilovasi e distretti di Gebze; Provincia di Muğla con Fethiye Seidikemer contee; Provincia di Tekirdag Çerkezköy e distretti di Kapaklı; I distretti di Çorlu ed Ergene sono l'unico luogo di trasmissione,

ç) Ciascuno dei distretti diversi dai luoghi di trasmissione menzionati nei sottoparagrafi (a), (b) e (c) di questo paragrafo, ha un luogo di trasmissione separato,

olarak accettabile.

(2) Le procedure ei principi relativi all'attuazione del presente Regolamento per le nuove strutture amministrative da costituire a seguito di scissioni amministrative e/o fusioni saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

(3) Nel caso in cui non vi siano giornali che abbiano il diritto di pubblicare nelle circoscrizioni entro i confini del comune metropolitano ai sensi delle leggi n. 5216, 5747 e 6360, i luoghi di pubblicazione di tali circoscrizioni sono considerati tra i luoghi specificati nella lettera a) del primo comma per la provincia cui sono affiliati.

Categorie

ARTICOLO 32- (1) Le categorie di giornali secondo il luogo di pubblicazione sono le seguenti:

PARTE SECONDA

condizioni

Tempo di attesa

ARTICOLO 33- (1) Il periodo di attesa per i giornali per ottenere il diritto di pubblicare annunci ufficiali è di 36 mesi.

Continuità in trasmissione

ARTICOLO 34- (1) I giornali sono obbligati a continuare ininterrottamente la loro vita editoriale, salvo restrizioni legali.

(2) 32 NSC 1 specificato nella tabella all'articolo., I giornali compresi nella 2a, 3a, 4a e 5a categoria sono pubblicati quotidianamente. Tuttavia, tali giornali non possono essere pubblicati una volta alla settimana, specificatamente per il giorno notificato, purché siano indicati nella dichiarazione presentata ai sensi delle disposizioni della legge n.

(3) I giornali appartenenti alla 6a categoria devono essere pubblicati nei giorni indicati nella dichiarazione da essi presentata ai sensi della legge n. 5187, almeno due giorni alla settimana.

(4) testate giornalistiche che hanno dovuto sospendere la pubblicazione a causa dello sciopero, entro 30 giorni dalla fine dello sciopero; Salvo l'effettivo quantitativo di vendita, se vengono ripubblicati adempiendo agli altri requisiti e doveri richiesti, resta loro diritto alla pubblicazione di annunci ufficiali.

(5) I giornali non possono essere pubblicati, a condizione che ne informino l'Autorità almeno 3 giorni lavorativi prima del Ramadan e delle festività del sacrificio, ed entro 3 giorni lavorativi in ​​caso di forza maggiore.

Obbligo di consegna

ARTICOLO 35- (1) Giornali, per costituire la base per gli esami da effettuare al fine di determinare se le qualifiche e gli obblighi relativi ai vari articoli del presente regolamento sono adempiuti in modo tempestivo e completo;

a) Almeno 2 di ogni fascicolo, compresi gli allegati considerati come documenti, con o senza annunci ufficiali e pubblicità,

b) Le pagine di questi numeri saranno pubblicate nel formato di file determinato dall'Istituzione, tramite İLANBIS, fino alle 09.00:XNUMX del giorno in cui porta la data, al più tardi,

Deve essere inviato all'istituto.

(2) I giornali pubblicati nelle sedi provinciali delle succursali, le cui attività per i servizi dell'Agenzia sono svolte da un'altra succursale dell'Agenzia, e i giornali di cui alle lettere c) e ç) del primo comma dell'art. 31, inviano le loro copie cartacee entro le ore 16.00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione.

Impronta e informazioni obbligatorie

ARTICOLO 36- (1) E' obbligatorio apporre il suo cartellino in ogni numero del giornale. In questa stampa, il nome, la data e il numero della pubblicazione, se il proprietario della pubblicazione è una persona fisica, se si tratta di una persona giuridica, l'eventuale persona giuridica, il nome commerciale e il rappresentante della persona giuridica, se del caso, sono richiesti l'editore, il responsabile responsabile (editore), il tipo di pubblicazione e il luogo di amministrazione, il telefono di contatto, l'indirizzo e-mail aziendale, l'indirizzo del Sistema nazionale di notifica elettronica (UETS) e le informazioni della tipografia.

(2) giornali; In caso di cambiamento del proprietario della pubblicazione, del rappresentante della persona giuridica, dell'eventuale editore, del direttore responsabile (editore) e della sede di direzione, è obbligatorio notificare l'istituzione con una firma al più tardi il primo giorno lavorativo, e di apportare le necessarie modifiche al tag del primo fascicolo pubblicato successivamente.

(3) L'area coperta dall'impronta non può superare i 140 centimetri quadrati.

(4) I giornali la cui sede di amministrazione e sede di stampa si trovano allo stesso indirizzo possono mostrarli in un indirizzo nei loro cartellini.

settoriale i Quaderni

ARTICOLO 37- (1) Informazioni relative a ciascun numero a stampa dei giornali, che costituiscono il fondamento del diritto di pubblicare annunci ufficiali. in İLANBIS devono essere registrati nei relativi libri.

(2) Le procedure ei principi relativi alla tenuta dei libri sono disciplinati dal Consiglio di Amministrazione.

(3) Tutte le informazioni vengono elaborate su base giornaliera, ad eccezione dell'importo del rendimento che deve essere registrato nei libri. Gli importi dei rimborsi vengono registrati al più tardi entro 10 giorni.

(4) I libri che i giornali devono conservare e il loro contenuto sono i seguenti:

a) Libro cartaceo: è il libro in cui sono registrati in base al peso l'ingresso della carta fornita a fronte della fattura da utilizzare nei processi di stampa del giornale e l'uscita della carta utilizzata nella stampa di ogni fascicolo o gruppo foglio, secondo la tecnica di stampa. Tuttavia, questo libro non può essere conservato se è documentato che la carta utilizzata nel processo di stampa è fornita dall'organizzazione commerciale che esegue la stampa in conformità con un contratto.

b) Libro di stampa: è il libro in cui sono registrati i numeri di stampa totali, puliti e danneggiati, il luogo di stampa, l'ora e la tecnica di ogni fascicolo del giornale, unitamente alla ricevuta di stampa o agli eventuali documenti di restituzione, da la tipografia o le tipografie dove viene stampato il giornale.

c) Libro dell'abbonato: è il libro in cui sono riportati il ​​nome e cognome degli abbonati se persone fisiche, i loro nomi, le eventuali denominazioni commerciali, i loro indirizzi, le date di inizio e di fine dell'abbonamento e la data e il numero della fattura dell'abbonato , indipendentemente dal fatto che il prezzo venga riscosso o meno dalla data di inizio. I giornali senza abbonati non devono tenere questo libro.

ç) Libretto di vendita: è il libro che riporta le informazioni sulle fatture relative a quante copie di ciascun numero del quotidiano sono state consegnate al rivenditore o ai rivenditori che svolgono l'attività di distribuzione per essere messe in vendita presso i rivenditori finali, e quanti non sono stati venduti ma restituiti e il numero di abbonati le cui fatture sono state emesse, se presenti.

Personale minimo

ARTICOLO 38- (1) Di seguito sono indicati il ​​numero minimo, la ripartizione e le mansioni degli opinionisti che devono far parte dell'organico delle testate giornalistiche secondo le loro categorie:

(2) Ai sensi del presente articolo 1., I giornali della 2a, 3a e 4a categoria possono assumere un caporedattore di personale minimo invece di un corrispondente.

(3) E' fatto obbligo alle testate giornalistiche mainstream di impiegare opinionisti nei numeri e nelle posizioni specificate per la 1a categoria.

Superficie minima

ARTICOLO 39- (1) Di seguito si riportano le superfici minime giornaliere determinate per ciascun numero edito dei quotidiani secondo le categorie di appartenenza:

(2) Nel determinare l'area di un numero pubblicato di un giornale, si prendono come base le dimensioni e il numero di pagine.

(3) Nel calcolo dell'area dei giornali;

a) Parti superiori a 2,5 centimetri nei margini della pagina,

b) ogni tipo di pubblicazione periodica o non periodica, supplementi o parti di essa o di separato concessionario, che vengono dati gratuitamente oa pagamento, unitamente al quotidiano,

prendere in considerazione non godute.

(4) È obbligatorio per i quotidiani mainstream soddisfare il requisito di superficie specificato per la 1a Categoria.

Impaginazione

ARTICOLO 40- (1) I giornali dovrebbero prestare attenzione all'impaginazione in conformità con gli sviluppi tecnologici; testi, immagini, fotografie, grafica e testi simili, nonché prendere le necessarie precauzioni affinché tali contenuti siano leggibili e comprensibili con facilità.

(2) Le notizie, le colonne, gli articoli, i commenti, le interviste e altri testi scritti nei contenuti dei giornali, esclusi i titoli e i riflettori, devono contenere almeno 12 e un massimo di 14 righe di testo ogni cinque centimetri, e il le lettere non devono essere inferiori a 8 punti e superiori a 10. l'uso è obbligatorio.

(3) È obbligatorio includere la data, il numero di pagina e il nome di ciascuna pagina dei giornali, tenendo conto delle pratiche consolidate della stampa e delle caratteristiche delle tecniche di stampa.

Elementi essenziali della stampa

ARTICOLO 41- (1) Stampa di giornali industria e in conformità con gli sviluppi della tecnologia, è obbligatorio prestare attenzione alla tecnica di stampa in modo che tutti i tipi di scritte, immagini, fotografie, grafici, cartoni animati e simili siano facilmente leggibili e comprensibili.

(2) Ad eccezione di articoli di cancelleria, tipo ufficio, macchine da stampa digitali desktop o portatili, stampanti per computer, duplicatori, fotocopiatrici; macchine da stampa offset a bobina/rotative, flat offset o da stampa digitale industriale. E' comunque obbligatorio stampare i giornali pubblicati nei luoghi previsti dai commi (31), (2) e (13) del primo comma del primo comma dell'articolo 14, sulle macchine da stampa roto-offset.

(3) Salvo forza maggiore, il processo di stampa dei quotidiani non può essere effettuato prima delle ore 19.00 del giorno antecedente la data dell'emissione da stampare, ed è obbligatorio completare il quantitativo minimo giornaliero di vendite effettive presso la stessa stampa casa senza sosta.

(4) I giornali devono notificare all'Agenzia in forma firmata al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla modifica del luogo di stampa.

(5) Le pagine di ogni numero del giornale sono disposte nel luogo di pubblicazione, e 15/7/1950 Deve essere stampato nelle tipografie operanti entro i confini della provincia in cui è stato pubblicato secondo le disposizioni della legge sulle tipografie del 5681. Tuttavia, i giornali aventi una superficie non inferiore a 2,25 metri quadrati possono svolgere la loro attività di stampa anche in tipografie fuori dai confini della provincia ove sono pubblicati, nell'ambito dei medesimi principi, purché ne diano comunicazione all'Autorità con atto firmato forma in anticipo.

Principi di distribuzione

ARTICOLO 42- (1) La distribuzione di giornali a rivenditori secondari e terminali nel luogo di pubblicazione deve essere effettuata tramite istituzioni istituite per la distribuzione di pubblicazioni periodiche. Addetti, strumenti e tecniche dello stabilimento distributivo attrezzatura È obbligatorio avere tutti i tipi di opportunità simili alle sue controparti in termini di condizioni fisiche.

(2) Distribuire le vendite dei rivenditori dei quotidiani mainstream attraverso le istituzioni specificate nel primo comma, almeno il 70% del paese, in ogni regione geografica, attraverso le istituzioni menzionate nel primo comma, attraverso i sub-distributori affiliati a questi istituzioni su base giornaliera e per realizzare questo problema presso i rivenditori end-point è necessaria la documentazione.

(3) Nel caso in cui i giornali non abbiano uno stabilimento di distribuzione come specificato nel primo comma nel loro luogo di pubblicazione; Sono tenuti a realizzare le vendite dei propri rivenditori tramite almeno due rivenditori end-point, tenendo conto dei punti vendita nel sito di trasmissione, e documentare questo problema.

(4) È obbligatorio che ciascun numero del quotidiano sia posto in vendita presso i punti vendita finali fino alle ore 09.00:XNUMX del giorno in cui ne riporta la data.

(5) I giornali hanno l'obbligo di adottare le misure necessarie per comunicare i dati delle vendite effettuate tramite i rivenditori finali dagli esercizi che esercitano l'attività di distribuzione.

(6) In caso di cambiamento del rivenditore o dei rivenditori che distribuiscono i giornali, è obbligatorio darne comunicazione all'Agenzia, firmata dal giornale, entro e non oltre 3 giorni lavorativi.

Prezzo minimo di vendita e tasso di commissione

ARTICOLO 43- (1) Il prezzo di vendita, che deve essere indicato sulla prima pagina del fascicolo di ogni giorno di pubblicazione, non può essere inferiore a 1,50 lire turche sui quotidiani locali e regionali, e 2 lire turche sui quotidiani comuni, IVA inclusa .

(2) La commissione da corrispondere agli esercenti e lo sconto praticato agli abbonati non possono superare il 40% dell'importo iscritto sul giornale. La tariffa da pagare ai fornitori abbonati è inclusa in questa tariffa.

(3) Il prezzo dell'abbonamento non può essere inferiore all'importo che si trova moltiplicando il prezzo di vendita determinato dopo aver dedotto l'eventuale sconto e il periodo di abbonamento.

Vendite per rivenditori e abbonati

ARTICOLO 44- (1) I numeri e le tariffe effettive minime di vendita e resa che devono essere realizzate dai giornali nel luogo di pubblicazione tramite rivenditori e tramite abbonamento sono indicati di seguito secondo le loro categorie:

(2) È obbligatorio soddisfare le condizioni di vendita e restituzione specificate per la 1a Categoria dei giornali popolari.

(3) Ad eccezione delle vendite effettuate più di una volta per motivi ragionevoli e accettabili, le vendite presso i rivenditori finali sono effettivamente e una per una. uno per uno fatto è essenziale.

(4) Le condizioni che gli abbonamenti devono soddisfare per essere inclusi nel numero effettivo di vendite giornaliere sono le seguenti:

a) Gli abbonamenti di durata inferiore a 1 mese non vengono presi in considerazione.

b) Ogni numero del giornale, da consegnare ai suoi abbonati entro le ore 09.00:XNUMX del giorno in cui porta la sua data, tek oppure a chi svolge l'attività di distribuzione abbonati emettendo le lettere di vettura in blocco, e tali operazioni devono essere documentate.

c) Il numero di testate giornalistiche che dispongono di fattura di abbonamento emessa e consegnata ai propri abbonati all'ora di cui alla lettera b) è compreso nelle vendite giornaliere effettive. I giornali sono tenuti ad adottare le misure necessarie per determinare se le copie delle vendite effettuate in abbonamento siano nelle mani dei titolari degli abbonati.

(5) Dalle vendite effettuate dai giornali in abbonamento;

a) Sui quotidiani con fatturato effettivo fino a 1.000 per ogni numero pubblicato; 1 per ogni persona fisica sottoscritta per ogni numero; massimo 10 per enti pubblici, enti, enti e affiliati, organizzazioni non governative, sindacati e organizzazioni di partiti politici; massimo 5 per le altre persone giuridiche,

b) su testate giornalistiche con fatturato effettivo pari o superiore a 1.000 per ogni numero pubblicato; 1 per ogni persona fisica sottoscritta per ogni numero; massimo 20 per enti pubblici, organizzazioni, enti e affiliati, organizzazioni non governative, sindacati e organizzazioni di partiti politici; massimo 10 per le altre persone giuridiche,

ricercato L'importo effettivo delle vendite può essere incluso nel numero di abbonati.

Ricerca di abbonati

ARTICOLO 45- (1) L'Istituto può d'ufficio verificare se gli obblighi specificati nei confronti degli abbonati sono adempiuti.

(2) Come risultato di qualsiasi ricerca che deve essere svolta dall'Istituzione; Se si determina che il numero di abbonati scende al di sotto del numero minimo di vendite effettive o rimane al di sopra di questo numero, ma il 15% o più degli abbonati non continua effettivamente, il diritto di pubblicare il giornale è sospeso.

(3) Se non è possibile determinare la data in cui il diritto di pubblicare cessa ai sensi del secondo comma, la data di emissione della fattura dell'abbonato la cui data di abbonamento è la più antica, tra gli abbonati che non sono considerati validi, deve essere considerata la data di sospensione.

PARTE TERZA

Indicatore Condizioni e numeri relativi alla quota di annunci ufficiali

Principali indicatori

ARTICOLO 46- (1) Il numero di indicatori basati sulla quota mensile di annunci ufficiali dei quotidiani;

a) Tra i quotidiani mainstream, quelli che escono quotidianamente 180, quelli che non escono una volta alla settimana 1,

b) Quelli che vengono pubblicati quotidianamente nei centri urbani 150, quelli che non vengono pubblicati una volta alla settimana 1,

c) Nei distretti sono stati pubblicati 150 tutti i giorni della settimana, 6 pubblicati 130 giorni, 5 pubblicati 100 giorni, 4 pubblicati 80 giorni, 3 pubblicati 60 giorni, 2 pubblicati 40 giorni,

olarak E 'stato identificato.

Ulteriori termini di indicazione

ARTICOLO 47- (1) Affinché i quotidiani possano beneficiare di indicatori aggiuntivi;

a) Aver pubblicato un annuncio ufficiale per almeno 6 mesi,

b) Soddisfare il requisito dell'indicatore aggiuntivo per almeno 1 mese a ritroso,

c) presentando all'Autorità le proprie richieste in forma firmata, a condizione che indichino chiaramente l'articolo in cui è disciplinata la disposizione soggetta all'applicazione dell'indicatore aggiuntivo nel presente Regolamento,

dovere.

(2) La data in cui le testate inizieranno a beneficiare dell'indicatore aggiuntivo è la data in cui la richiesta è iscritta agli atti dell'Ente, se l'Ente accerta che ricorrono le condizioni di cui al primo comma.

Indicatore aggiuntivo dell'area personale

ARTICOLO 48- (1) Nei loro quadri, in proporzione alle mansioni e al numero dei lavoratori intellettuali minimi che hanno le qualifiche specificate negli articoli 18 e 19 e determinate nell'articolo 38;

a) Avere 2 volte più lavoratori di idee nel proprio organico;

1) 3,00/1 dei giornali con una superficie di almeno 3 metri quadrati, che sono ampiamente distribuiti e il cui luogo di pubblicazione è a Istanbul,

2) 2,25/1 degli altri quotidiani con superficie di almeno 3 mq,

b) Tra i giornali comuni che impiegano 3 volte più lavoratori intellettuali, quelli con una superficie di almeno 3,70 mq, in ragione di 2/3,

ek indicatore è applicato.

Indicatore di stampa dell'allegato

ARTICOLO 49- (1) A condizione che in ciascuna provincia siano presenti almeno 5.000 quotidiani;

a) 2/1 di quelli pubblicati in 6 province,

b) 3/1 di quelli pubblicati in 3 province,

ek indicatore è applicato.

Indicatore aggiuntivo di distribuzione

ARTICOLO 50- (1) Addetti, strumenti e tecniche in grado di effettuare la distribuzione dei periodici attrezzatura e l'ultimo punto affiliato a tali esercizi, presentando l'intero numero minimo giornaliero di vendite effettive, unitamente al luogo di pubblicazione, in almeno una provincia di ciascuna area geografica, su base giornaliera in almeno il 70% del Paese, attraverso esercizi che hanno opportunità di ogni tipo simili alle loro controparti in termini di condizioni fisiche.Un ulteriore indicatore al tasso di 1/3 viene applicato ai giornali diffusi che vendono presso i rivenditori e certificano tale emissione se richiesto.

Indicatore supplemento vendite

ARTICOLO 51- (1) Quotidiani di grande diffusione con superficie non inferiore a 3,00 mq e quotidiani di 1° e 2° categoria;

a) Al tasso di 10.000/3.000 a coloro che hanno vendite effettive giornaliere superiori a 1 unità e che realizzano almeno 3 di queste vendite tramite rivenditori,

b) Coloro che hanno vendite effettive giornaliere superiori a 25.000 e che realizzano almeno 5.000 di queste vendite tramite rivenditori, a 1/2 tasso,

c) Per coloro che hanno vendite effettive giornaliere superiori a 50.000 unità e che realizzano almeno 10.000 di queste vendite tramite rivenditori, a un tasso di 1x,

ç) Coloro che hanno vendite effettive giornaliere superiori a 100.000 unità e che realizzano almeno 15.000 di queste vendite tramite rivenditori, a un tasso di 1,5 volte,

d) Coloro che hanno vendite effettive giornaliere superiori a 150.000 unità e che realizzano almeno 20.000 di queste vendite tramite rivenditori, al doppio del tasso,

ek indicatore è applicato.

(2) 2,25 con una superficie di almeno 3 mq., Dai quotidiani locali e regionali di IV e V categoria;

a) Al tasso di 1.000/500 a coloro che hanno vendite effettive giornaliere superiori a 1 unità e che realizzano almeno 6 di queste vendite tramite rivenditori,

b) Coloro che hanno vendite effettive giornaliere superiori a 2.500 e che realizzano almeno 1.000 di queste vendite tramite rivenditori, a 1/4 tasso,

c) al tasso di 5.000/2.000 per coloro che hanno vendite effettive giornaliere superiori a 1 e che realizzano almeno 3 di queste vendite tramite rivenditori,

ç) Coloro che hanno vendite effettive giornaliere superiori a 10.000 e che realizzano almeno 3.000 di queste vendite tramite rivenditori, ad un tasso di 1/2,

ek indicatore è applicato.

PARTE TERZA

Disposizioni relative ai siti Internet di notizie relative alla pubblicazione di annunci ufficiali

CAPITOLO UNO

Ambito e categorie

portata

ARTICOLO 52- (1) I siti Internet di notizie che si trovano nel periodo di attesa o che hanno il diritto di pubblicare annunci ufficiali devono rispettare le disposizioni di questa sezione unitamente a quelle della prima parte.

Categorie

ARTICOLO 53- (1) Le categorie di siti di notizie su Internet in base alla loro quota sono le seguenti:

(2) Le categorie di siti internet di informazione rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo sono determinate in base ai confini provinciali, e in tale quota sono comprese anche le circoscrizioni.

(3) Categoria Generale; uno., Indipendentemente da quale della 2a, 3a, 4a e 5a Categoria 77 NSC E' il luogo contingentato dove prenderanno posto anche i siti internet di informazione con determinate qualifiche per pubblicare i comunicati ufficiali elencati nel primo comma dell'articolo. Anche i siti Internet di informazione della Categoria Generale possono beneficiare degli annunci ufficiali nei posti contingentati creati in base ai confini provinciali.

PARTE SECONDA

condizioni

Tempo di attesa

ARTICOLO 54- (1) Il periodo di attesa per i siti di notizie su Internet per pubblicare annunci ufficiali è di 24 mesi.

(2) Per ottenere il diritto eccezionale di pubblicare un annuncio ufficiale, firmato 1., Un periodo di attesa di 2 mesi viene applicato ai siti di notizie Internet che soddisfano 3 volte il personale minimo e il numero minimo giornaliero di contenuti determinato per la 4a, 5a, 2a o 4a categoria e 6 volte il numero minimo di visitatori unici al giorno. I siti di notizie su Internet che hanno acquisito il diritto di pubblicare annunci ufficiali nell'ambito del presente paragrafo devono continuare a soddisfare le condizioni stabilite in questo paragrafo per almeno 18 mesi dopo aver ottenuto il diritto di pubblicazione. In caso contrario, i diritti di pubblicazione vengono interrotti.

(3) I siti di notizie su Internet che hanno ottenuto il diritto di pubblicazione completando il periodo di attesa di cui al secondo comma beneficiano anche di ulteriori indicatori per i quali soddisfano le condizioni.

Proprietà in concessione

ARTICOLO 55- (1) Il concessionario di siti di notizie su Internet;

a) Se è una persona fisica, questa persona è un cittadino turco,

b) In caso di persona giuridica, il 51% del suo capitale appartiene a cittadini turchi, funzionari come rappresentante della persona giuridica, presidente del consiglio di amministrazione, vicepresidente, maggioranza del consiglio di amministrazione e direttore generale, e la maggioranza dei voti negli organi decisionali sono persone fisiche o giuridiche che sono cittadini della Repubblica di Turchia,

è obbligatorio.

(2) Il luogo di residenza delle persone reali di cui al primo comma deve essere situato in Turchia e le persone giuridiche devono operare in Turchia.

Continuità in trasmissione

ARTICOLO 56- (1) I siti di notizie su Internet sono obbligati a continuare le loro trasmissioni ininterrottamente, salvo cause di forza maggiore e restrizioni legali.

(2) I siti di notizie Internet che hanno dovuto sospendere le loro pubblicazioni a causa dello sciopero continueranno a pubblicare annunci ufficiali entro 30 giorni dalla fine dello sciopero, a condizione che continuino le loro pubblicazioni adempiendo ad altre qualifiche e doveri richiesti, escluse le informazioni sul traffico dei visitatori condizioni.

(3) Nei giorni coincidenti con il Ramadan e le Festività del Sacrificio non sono richieste condizioni di traffico e di contenuto dei visitatori ai siti internet di notizie, purché ne informino l'Autorità con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo.

Obbligo di conservazione dei contenuti

ARTICOLO 57- (1) I siti di notizie su Internet sono obbligati a presentare il contenuto che conservano ai sensi dell'articolo 5187 della legge n. 10, su richiesta dell'Autorità, in un modo che ne consenta la revisione.

(2) I siti di notizie su Internet sono obbligati a prendere le misure necessarie per notificare il contenuto che pubblicano e le informazioni sulle visite degli utenti ai loro siti, su richiesta dell'Istituzione.

Impronta e informazioni di contatto

ARTICOLO 58- (1) Nei siti internet di notizie è obbligatorio riportare un'impronta sotto la voce della comunicazione a cui gli utenti possono accedere direttamente dalla home page. Sotto questo titolo; Se il proprietario della pubblicazione è una persona fisica, se si tratta di una persona giuridica, la persona giuridica, se del caso, il nome commerciale e il rappresentante della persona giuridica, se del caso, l'editore, il responsabile responsabile (editore), il luogo di gestione, telefono di contatto, indirizzo e-mail aziendale, indirizzo UETS e luogo Sono richieste le informazioni del fornitore.

(2) siti di notizie su Internet; Nel caso in cui cambino il titolare della testata, il rappresentante della persona giuridica, l'eventuale editore, il responsabile responsabile (editore) e la sede di gestione, è fatto obbligo di notificare all'Agenzia con copia firmata le modifiche il primo giorno lavorativo alle ore al più tardi e di apportare le necessarie modifiche sotto il titolo della comunicazione il giorno stesso.

(3) I siti di notizie su Internet devono notificare all'Agenzia le modifiche del provider di hosting con una firma, al più tardi con un giorno lavorativo di anticipo.

Personale minimo

ARTICOLO 59- (1) Di seguito sono indicati il ​​numero minimo, la distribuzione e le mansioni degli opinionisti che devono far parte dello staff dei siti di notizie su Internet secondo le loro categorie:

Numero minimo di notizie e contenuti

ARTICOLO 60- (1) Di seguito si riporta il numero minimo giornaliero di notizie da pubblicare sui siti internet di informazione secondo le categorie di appartenenza:

(2) È obbligatorio includere le informazioni sulla data e l'ora nelle notizie e nelle colonne nei contenuti dei siti di notizie su Internet. La data e l'ora in cui un contenuto è stato offerto per la prima volta, nonché le successive informazioni di aggiornamento, sono indicate sul contenuto, che non cambierà ad ogni accesso.

Informazioni minime sul traffico dei visitatori

ARTICOLO 61- (1) Le informazioni sul traffico giornaliero minimo di visitatori dei siti di notizie su Internet sono riportate di seguito in base alle loro categorie:

(2) È obbligatorio che almeno il 15% del numero di visitatori unici, secondo categorie e indicatori, sia costituito da visitatori diretti.

(3) 1., La permanenza media giornaliera dei visitatori dei siti internet di informazione di 2°, 3°, 4° e 5° categoria è di almeno 1 minuto; Nella Categoria Generale è obbligatorio avere almeno 2 minuti.

(4) Nelle informazioni sul traffico dei visitatori si tiene conto delle fonti nazionali. Tuttavia, il 5% di quelli provenienti dall'estero è incluso nel calcolo dei dati di traffico dei visitatori dei siti di notizie internet nella Categoria Generale.

(5) I siti di notizie su Internet sono tenuti a fornire le informazioni sul traffico dei visitatori per ogni giorno di trasmissione tramite İLANBIS fino alle 17.00:XNUMX del giorno successivo su richiesta dell'Autorità.

(6) I siti Internet di notizie devono utilizzare lo strumento di misurazione stabilito dall'Autorità che raccoglie le informazioni sul traffico dei visitatori.

Principi di progettazione e codifica

ARTICOLO 62- (1) È necessario che i siti di notizie su Internet prestino attenzione alla tecnica di progettazione e codifica in conformità con gli sviluppi tecnologici, per rendere comprensibili tutti i tipi di scritti, immagini, fotografie, grafici, cartoni animati e simili nel loro contenuto, nonché essere correlata ai testi di tale contenuto e di facile lettura.precauzioni necessarie.

Violazione grave nel traffico dei visitatori

ARTICOLO 63- (1) Qualsiasi comportamento doloso e fraudolento, con qualsiasi metodo noto o da sviluppare in futuro, volto a impedire parzialmente o completamente, interrompere, rendere inoperante l'obbligo dell'ente di distribuire equamente i messaggi pubblicitari ufficiali a periodici con determinate qualifiche e condizioni, o per influenzare illegalmente le quote di distribuzione della pubblicità e nelle informazioni sul traffico dei visitatori eseguendo transazioni manipolazione non può essere fatto.

(2) siti di notizie su Internet; con attacchi informatici da parte di altri manipolazione È tenuto a notificare immediatamente per iscritto all'Autorità per le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni qualsiasi situazione che dia l'impressione di essere realizzata e ad adottare le misure tecniche necessarie dal momento in cui tale situazione si verifica. A seguito della presentazione della domanda, è obbligatorio informare tempestivamente le sedi distaccate dell'Agenzia di tale situazione e dei provvedimenti adottati in contropartita, in modo da consentire loro di adottare misure relative all'obbligo di comunicazione ufficiale e di diffusione della pubblicità.

PARTE TERZA

Indicatore Condizioni e numeri relativi alla quota di annunci ufficiali

Principali indicatori

ARTICOLO 64- (1) Il numero di indicatori basati sulla quota mensile ufficiale di pubblicità dei siti di notizie su Internet è 150.

Ulteriori termini di indicazione

ARTICOLO 65- (1) Affinché i siti di notizie su Internet possano beneficiare di indicatori aggiuntivi;

a) Aver pubblicato un annuncio ufficiale per almeno 6 mesi,

b) Soddisfare il requisito dell'indicatore aggiuntivo per almeno 1 mese a ritroso,

c) presentando all'Autorità le proprie richieste in forma firmata, a condizione che indichino chiaramente l'articolo in cui è disciplinata la disposizione soggetta all'applicazione dell'indicatore aggiuntivo nel presente Regolamento,

dovere.

(2) La data in cui i siti internet di informazione inizieranno a beneficiare dell'indicatore aggiuntivo è la data in cui la richiesta viene depositata negli archivi dell'Ente, nel caso in cui l'Ente accerti che ricorrono le condizioni di cui al primo comma.

Indicatore supplemento squadra

ARTICOLO 66- (1) Dai siti di notizie su Internet, in proporzione alle mansioni e al numero del personale minimo di lavoratori intellettuali che hanno le qualifiche specificate negli articoli 18 e 19 e determinate per loro nell'articolo 59;

a) 2/1 per coloro che hanno in organico 6 volte gli idea workers,

b) 3/1 della tariffa per coloro che hanno 4 volte i lavoratori dell'idea nel proprio organico,

ek indicatore è applicato.

Indicatore aggiuntivo traffico visitatori

ARTICOLO 67- (1) Il numero minimo di opinionisti appartenenti alle loro categorie dai siti di notizie su Internet;

a) Numero minimo di visitatori unici, impiegando almeno il doppio;

1) 1,5/1 per quelli con più di 3 volte,

2) 2/1 per quelli con più di 2 volte,

b) 3 volta la tariffa per coloro che impiegano almeno 3 volte il numero di visitatori e il cui numero minimo di visitatori unici è superiore a 1 volte,

ek indicatore è applicato.

Indicatore aggiuntivo di comunicazione pubblicitaria

ARTICOLO 68- (1) Annuncio dell'istituzione sul portale Almeno 3 annunci diversi da quelli pubblicati ogni giorno; Tra i social network che saranno individuati dall'Istituzione, viene applicato un ulteriore indicatore di 1/6 a coloro che condividono nei propri account come determinato dall'Istituzione.

(2) Coloro che desiderano beneficiare dell'applicazione dell'indicatore aggiuntivo di cui al primo paragrafo devono specificare i propri account di social network sul sito Web in modo che i visitatori possano facilmente vederli sulla home page.

(3) Nel caso in cui venga stabilito, d'ufficio o su reclamo, che i siti di notizie su Internet che beneficiano dell'applicazione dell'indicatore aggiuntivo ai sensi del primo comma violano la Decisione dell'Assemblea generale sui principi dell'etica della stampa di cui all'articolo 195 della legge 49 sull'Organizzazione dell'Istituto per la pubblicità a mezzo stampa nei contenuti dei propri account di social network.I siti di notizie su Internet non possono beneficiare della disposizione del primo comma per un periodo non superiore a 2 mesi, con decisione del Consiglio di Registi.

QUARTA PARTE

Diffusione e Pubblicazione di Annunci Ufficiali

CAPITOLO UNO

Principi generali

Principio di diffusione e pubblicazione dei bandi ufficiali

ARTICOLO 69- (1) Gli annunci ufficiali sono diffusi ai giornali e ai siti di notizie su Internet che hanno il diritto di pubblicare annunci ufficiali che saranno determinati dall'Autorità, secondo le procedure e i principi stabiliti nel presente regolamento, in conformità con la legislazione che obbliga la pubblicazione degli annunci ufficiali.

(2) Nella distribuzione di annunci ufficiali, le richieste in conformità con la base giuridica degli annunci sono soddisfatte.

(3) Annunci ufficiali; Salvo diversa indicazione, è pubblicato nelle edizioni generali dei giornali ed è mostrato sui siti di notizie Internet in tutta la Turchia.

(4) I bandi ufficiali sono pubblicati anche attraverso la bacheca digitale dell'Agenzia, collocata nella home page dei siti internet di informazione e in un'area visibile.

Esposizione, sistemazione e misurazione di annunci ufficiali

ARTICOLO 70- (1) Giornali o siti di notizie su Internet o annunci pubblicitari sul portale Le procedure relative alla disposizione e alla misurazione dei bandi ufficiali da pubblicare devono essere eseguite secondo le procedure ei principi stabiliti nel Tariffario dei Bandi Ufficiali.

(2) Le richieste contrarie al tariffario ufficiale del bando non vengono prese in considerazione ai fini dell'emissione delle fatture.

(3) Il modo in cui gli annunci ufficiali verranno visualizzati sui siti di notizie Internet, in quali aree e come verranno pubblicati è determinato dal Consiglio di amministrazione. Il prezzo, il carattere tipografico, le dimensioni, il metodo di misurazione e altre condizioni tecniche di questi annunci sono determinati dal listino prezzi degli annunci ufficiali.

Quota mensile di annunci ufficiali

ARTICOLO 71- (1) La quota mensile di annunci ufficiali è la misura che costituisce la base della velocità con cui gli annunci ufficiali che possono essere pubblicati entro un mese in una pubblicazione o in un luogo contingentato saranno distribuiti a ciascuno dei giornali o siti di notizie su Internet in quel luogo.

(2) Nella determinazione della quota ufficiale mensile di annuncio dei quotidiani; Vengono presi in considerazione fattori come l'area, il numero di lavoratori intellettuali, il numero di vendite effettive giornaliere, il metodo di distribuzione-vendita, la tecnica e i luoghi di stampa e il numero di pubblicazioni in un mese.

(3) Nel determinare la quota pubblicitaria mensile ufficiale dei siti di notizie su Internet; Vengono presi in considerazione fattori come il numero di opinion worker, il numero di contenuti, il numero di visitatori unici, il numero di pagine visualizzate, la durata della permanenza sulla pagina e la condivisione di annunci pubblicitari ufficiali sugli account dei social media.

(4) La quota di annunci ufficiali e le tabelle di distribuzione relative alla distribuzione degli annunci ufficiali pubblicati tra il primo e l'ultimo giorno di ogni mese sono messe a disposizione dei giornali o dei siti di notizie Internet pertinenti, a seconda del luogo di pubblicazione o della quota, su İLANBIS a seguito del perfezionamento delle transazioni di fine mese.

Determinazione del numero di indicatori da applicare

ARTICOLO 72- (1) I numeri dell'indicatore principale, le condizioni e le tariffe dell'indicatore aggiuntivo, che determinano la quota ufficiale mensile di annunci di quotidiani o siti internet di notizie, sono ordinati nella seconda e terza sezione in base al luogo di pubblicazione o alla quota.

(2) Numero totale di indicatori da applicare; Viene determinato moltiplicando il numero degli indicatori principali con i rapporti degli indicatori aggiuntivi e sommando il numero trovato con il numero degli indicatori principali.

Coefficiente annuncio ufficiale

ARTICOLO 73- (1) Il coefficiente di pubblicità ufficiale si ottiene dividendo la quantità di annunci ufficiali pubblicati per un mese in una determinata trasmissione o luogo contingentato per il numero totale di indicatori applicati ai giornali o ai siti di informazione internet pubblicati in quel luogo e che hanno diritto Pubblicare.

La procedura per la determinazione della quota ufficiale mensile

ARTICOLO 74- (1) La quota mensile di pubblicità ufficiale dei quotidiani o dei siti internet di informazione è calcolata moltiplicando il numero totale degli indicatori ad essi applicati per il coefficiente di pubblicità ufficiale da calcolare alla fine di ogni mese.

conto quote

ARTICOLO 75- (1) La quota mensile di pubblicità ufficiale su quotidiani o siti internet di informazione è calcolata su 30 giorni. Un trentesimo del totale degli indicatori applicati viene preso come base per il calcolo della quota giornaliera dei quotidiani o dei siti internet di informazione. Tuttavia, se è indicato nella dichiarazione da loro presentata ai sensi della legge n. 5187, tale numero è assunto pari a 26 per i giornali che non escono settimanalmente, proprio per quei giorni.

(2) Nei casi in cui per qualsiasi motivo sia richiesto un annuncio ufficiale per meno di un mese, la quantità di annunci ufficiali da pubblicare è determinata in base alla quota giornaliera di giornali o siti di notizie su Internet.

(3) Gli annunci ufficiali pubblicati in più o meno di un mese da giornali o siti di notizie su Internet vengono detratti dalla loro quota nel mese successivo o aggiunti alla loro quota.

(4) Quotidiani e siti internet di informazione che non pubblicano puntualmente annunci ufficiali o si astengono dal pubblicarli salvo giustificato motivo non possono pretendere tali saldi nei mesi successivi se non pubblicano annunci ufficiali nella misura della quota mensile di annunci ufficiali .

Eccezione quotazione per i quotidiani

ARTICOLO 76- (1) Per un periodo di 12 mesi a ritroso dai quotidiani comuni che hanno diritto di pubblicare annunci ufficiali;

a) le vendite effettive giornaliere di ciascuna emissione tramite il concessionario non siano inferiori a 25.000 e la superficie non sia inferiore a 3,00 metri quadrati,

b) impiegando almeno 18 volte più lavoratori intellettuali nei loro quadri, in proporzione al numero minimo e alle mansioni determinate per la categoria 19, le cui qualifiche sono specificate negli articoli 38 e 1 e che sono incluse nell'articolo 2,

c) Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'articolo 51, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a emanare una distinta quota ufficiale di annuncio e di distribuzione per i quotidiani, qualunque sia il luogo di pubblicazione, ovvero a porre termine a tale prassi, per i quotidiani con più di 50.000 vendite giornaliere.

(2) Se le vendite giornaliere effettive di un giornale compreso nella tabella da redigere ai sensi del primo comma sono inferiori a 50.000, il giornale in questione è incluso nelle tabelle di quota e distribuzione del bando ufficiale relativo al suo luogo di pubblicazione.

(3) Per essere inseriti nella tabella da predisporre ai sensi del primo comma, i giornali devono presentare all'Autorità le loro richieste firmate. Se, a seguito della verifica o dell'esame da effettuare, si accerta che i presupposti ricorrono, tali testate vengono inserite nella tabella in questione a partire dal mese successivo.

Annunci da pubblicare sui siti internet di notizie nella categoria generale

ARTICOLO 77- (1) Gli annunci ufficiali da pubblicare sui siti internet di informazione della Categoria Generale sono i seguenti:

a) 9/6/1932 Con il comma (2004) del quarto comma dell'art. 114 della Legge sull'esecuzione e sul fallimento del 2 e n. esimo Avvisi da pubblicare ai sensi del secondo comma dell'art.

b) 4/1/1961 Comunicazioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma (213) dell'articolo 104, primo comma, della legge di procedura tributaria n. 3 del

c) 8/9/1983 2886 della Legge Appalti dello Stato n. 17 del NSC Avvisi da pubblicare ai sensi del comma (2) del primo comma dell'articolo.

c) 4/11/1983 Bandi da pubblicare ai sensi del quarto comma dell'articolo 2942 della Legge sugli espropri del 10.

d) 22/11/2001 Annunci relativi a cause di assenza, annullamento e registrazione del titolo, cause di successione e successione e termini di prescrizione straordinari di cui all'articolo 4721 effettuati nell'ambito del codice civile turco datato e 713.

e) 9/6/2004 Comunicazioni ai sensi dell'articolo 5187, terzo comma, della legge sulla stampa n.

f) 5/3/2020 7223 del Disciplinare Tecnico e Sicurezza dei Prodotti Legge n. 16 del esimo Comunicazioni ai sensi dell'ottavo comma dell'art.

(2) Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a predisporre un separato contingente di annunci ufficiali e una tabella di distribuzione degli annunci ufficiali da pubblicare solo sui siti di informazione internet della Categoria Generale, indipendentemente dalla quota stabilita in base ai confini provinciali del luogo di amministrazione, o di chiudere questa domanda, indipendentemente dal luogo di quota.

PARTE QUINTA

Periodici per la pubblicazione di annunci ufficiali

CAPITOLO UNO

Disposizioni generali

portata

ARTICOLO 78- (1) I periodici che hanno solo il diritto di pubblicare annunci pubblicitari o sono in attesa di ottenere tale diritto devono rispettare le disposizioni della presente sezione. Inoltre, le disposizioni della prima parte si applicano nei limiti della loro rilevanza.

contenuto

ARTICOLO 79- (1) nei contenuti dei periodici che rientrano nell'ambito di questa sezione; Altri articoli come notizie, rubriche, articoli, commenti, ricerche, interviste, immagini, fotografie, grafici, vignette, ecc. devono essere inseriti.

PARTE SECONDA

Termini relativi a giornali e riviste

Tempo di attesa

ARTICOLO 80- (1) Affinché giornali e riviste acquisiscano il diritto di pubblicare annunci ufficiali, almeno in conformità con i tempi di pubblicazione, a partire dalla richiesta di pubblicazione;

a) 1 di quelli pubblicati una volta alla settimana o più,

b) 15 di quelli pubblicati ogni 9 giorni,

c) 6 di quelli pubblicati mensilmente,

ç) 2 di quelli pubblicati ogni 3 mesi,

d) 3 di quelli pubblicati trimestralmente,

numero devono essere pubblicati.

(2) Pubblicazione gamma Gli annunci ufficiali non vengono pubblicati su giornali e riviste per più di 3 mesi.

Numero speciale

ARTICOLO 81- (1) Gli annunci ufficiali per un massimo di 2 numeri speciali possono essere dati a giornali e riviste che pubblicano numeri speciali durante il periodo di attesa.

Personale minimo

ARTICOLO 82- (1) È obbligatorio assumere almeno 1 dirigente responsabile (direttore) e 1 cronista nelle posizioni di lavoratore minimo di idee di giornali e riviste.

Superficie minima

ARTICOLO 83- (1) La superficie di giornali e riviste deve essere di almeno 1,40 metri quadrati.

Continuità in trasmissione

ARTICOLO 84- (1) Nella dichiarazione resa dai giornali e dalle riviste ai sensi della legge n. 5187, nei periodi devono essere pubblicati.

(2) I giornali e le riviste che hanno il diritto di pubblicare annunci ufficiali e sono pubblicati almeno una volta al mese o più frequentemente possono combinare 1 numeri nello stesso anno, per non superare 2 volta.

Obbligo di consegna

ARTICOLO 85- (1) I giornali e le riviste, che contengano o meno pubblicità, devono consegnare almeno 2 di ciascun numero, inclusi gli allegati, alle filiali dell'Agenzia e le pagine di questi numeri all'Agenzia nel formato di file determinato dall'Agenzia , tramite İLANBIS. In caso contrario, viene rimosso dall'elenco dei periodici.

PARTE TERZA

Termini relativi ai siti di notizie su Internet

Tempo di attesa

ARTICOLO 86- (1) Affinché i siti di notizie su Internet ottengano il diritto di pubblicare annunci ufficiali, il periodo di attesa a cui saranno soggetti a partire dalla loro richiesta di pubblicazione è di 30 giorni.

Continuità in trasmissione

ARTICOLO 87- (1) I siti di notizie su Internet sono obbligati a continuare le loro trasmissioni ininterrottamente, salvo cause di forza maggiore e restrizioni legali.

Personale minimo

ARTICOLO 88- (1) È obbligatorio assumere almeno 1 dirigente responsabile (responsabile redattore) e 1 reporter nelle posizioni minime di opinionista dei siti di notizie su Internet.

Contenuto minimo

ARTICOLO 89- (1) I siti di notizie su Internet sono tenuti a pubblicare almeno 30 contenuti ogni mese.

(2) È obbligatorio includere le informazioni sulla data e l'ora nelle notizie e nelle colonne nei contenuti dei siti di notizie su Internet. Sui siti internet di notizie, la data e l'ora in cui un contenuto viene presentato per la prima volta e le informazioni del successivo aggiornamento sono indicate sul contenuto in modo tale da non cambiare ad ogni accesso.

Impronta e informazioni di contatto

ARTICOLO 90- (1) Nei siti internet di notizie è obbligatorio riportare un'impronta sotto la voce della comunicazione a cui gli utenti possono accedere direttamente dalla home page. Sotto questo titolo; Se il proprietario della pubblicazione è una persona fisica, se si tratta di una persona giuridica, la persona giuridica, se del caso, il nome commerciale e il rappresentante della persona giuridica, se del caso, l'editore, il responsabile responsabile (editore), il luogo di gestione, telefono di contatto, indirizzo e-mail aziendale, indirizzo UETS e luogo Sono richieste le informazioni del fornitore.

(2) siti di notizie su Internet; Nel caso in cui il proprietario della pubblicazione, il rappresentante della persona giuridica, l'eventuale editore, il direttore responsabile (editore) e la sede di direzione cambino, è obbligatorio notificare l'istituzione con una firma al più tardi il primo giorno lavorativo e rendere lo stesso giorno le modifiche necessarie sotto il titolo della comunicazione.

Obbligo di conservazione dei contenuti

ARTICOLO 91- (1) I siti di notizie su Internet sono obbligati a presentare il contenuto che conservano ai sensi dell'articolo 5187 della legge n. 10, su richiesta dell'Autorità, al fine di consentire la revisione.

PARTE SESTA

Verifiche e relazioni del consiglio di controllo

CAPITOLO UNO

Principi generali

Disposizioni generali

ARTICOLO 92- (1) Il giornale o il sito di notizie su Internet che ha il diritto di pubblicare annunci ufficiali o che è stato soggetto a un periodo di attesa per ottenere tale diritto viene ispezionato almeno una volta ogni 2 anni.

(2) Nel determinare il periodo di 2 anni specificato nel primo comma per giornali o siti di notizie su Internet che sono stati soggetti a un periodo di attesa, si tiene conto dell'ultima data di inizio del periodo di attesa specificata del giornale o del sito di notizie su Internet in questione.

(3) Ispezioni provvisorie di giornali e siti di notizie su Internet che sono in attesa, su richiesta firmata o direttamente in base alle necessità; I sopralluoghi al termine del periodo di attesa vengono effettuati anche su richiesta firmata di testate giornalistiche e siti internet di informazione.

(4) Al fine di raccogliere le informazioni e i documenti che costituiranno la base per determinare se i giornali e i siti di notizie su Internet hanno il diritto di pubblicare annunci ufficiali, se questo diritto è stato violato o se il diritto di pubblicazione è cessato, le commissioni di controllo sono stabiliti, che hanno il compito di determinare la situazione solo se necessario. Quando lo si ritenga necessario a seguito dell'opposizione mossa alle relazioni che essi predisporranno, possono essere istituiti organi di controllo ove siano assegnati membri che non hanno preso parte al precedente comitato.

(5) Giornali, riviste o siti di notizie su Internet che hanno il diritto di pubblicare annunci ufficiali o che sono stati soggetti a un periodo di attesa per ottenere tale diritto possono anche essere controllati se ritenuto necessario.

Identificazione dei candidati membri giornalisti

ARTICOLO 93- (1) I candidati alla carica di giornalista componenti gli organi di controllo sono individuati dal Consiglio di Amministrazione nel mese di dicembre per un periodo di 2 anni, tra coloro che sono titolari di tessera giornalistica come opinionista e sono segnalati dal Direttore Generale.

(2) I candidati accertati per impedimento sono sostituiti da nuovi nominati con le stesse modalità.

(3) Possono essere nuovamente ricandidati coloro che sono entrati in carica negli organi di controllo negli anni precedenti. Il pensionamento del lavoratore intellettuale non gli impedisce di candidarsi a membro del consiglio di amministrazione.

Istituzione e autorizzazione di organi di controllo

ARTICOLO 94- (1) La Direzione generale è autorizzata a istituire un numero di organi di controllo sufficiente a soddisfare le necessità ea farli funzionare senza vincoli di tempo e di luogo.

(2) Gli organi di controllo per la vigilanza sui siti di informazione giornalistica o internet ei nuovi organi di controllo da istituire in caso di necessità sono costituiti da 1 esponenti dell'Ente, 1 presidente e 2 componente designato dal Direttore Generale. Se necessario, 1 giornalista con tesserino può essere inserito in questa commissione come lavoratore intellettuale.

Compiti e poteri degli organi di controllo

ARTICOLO 95- (1) Compiti degli organi di controllo; Si tratta di verificare e determinare se i periodici relativi a comunicazioni e pubblicità ufficiali adempiono puntualmente e completamente ai doveri e ai requisiti imposti dal presente regolamento.

(2) I lavori che gli organi di controllo sono autorizzati a fare per lo scopo di cui al primo comma i principali E 'come segue:

a) raccogliere, durante le verifiche, informazioni riguardanti il ​​personale delle testate, il numero di stampe, la lista di distribuzione ai concessionari, il numero di vendite e resi e, se del caso, le vendite effettuate in abbonamento; esaminare i lavori e le registrazioni della tipografia, degli stabilimenti di distribuzione e dei rivenditori consociati e terminali convenzionati con questi stabilimenti ei luoghi di vendita della carta; Per controllare il contenuto dell'archivio.

b) siti Internet di notizie; Esaminare tutti i tipi di informazioni e documenti sullo staff, sul provider di hosting, sui contenuti che pubblicano e sulle informazioni sul traffico dei visitatori degli utenti.

c) Per ottenere le informazioni ei documenti di cui possono aver bisogno da istituzioni e organizzazioni ufficiali e persone fisiche e giuridiche in materia di vigilanza.

ç) Svolgere ogni tipo di ricerca ed esame per l'espletamento dei compiti loro assegnati ai sensi del presente Regolamento, ottenere ogni tipo di informazione e documentazione relativa alla revisione quando necessario.

spese di revisione

ARTICOLO 96- (1) Le procedure ei principi relativi all'indennità giornaliera e alle indennità di viaggio da corrispondere ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati dall'assemblea generale.

(2) Le indennità giornaliere e di viaggio dei membri degli organi di controllo da nominare nelle ispezioni dei periodici;

a) Nelle ispezioni effettuate d'ufficio, l'Autorità,

b) I relativi siti di giornali o notizie su Internet nelle ispezioni effettuate su richiesta e nelle ispezioni intermedie e finali,

da Pagato.

(3) In caso di notifica e reclamo, le spese di ispezione sono pagate dalla persona che effettua la notifica e il reclamo prima dell'ispezione.

(4) Nel caso in cui l'ispezione non possa essere effettuata o richieda più di un giorno per colpa del giornale o dei siti internet di notizie, la differenza di spesa è pagata dal relativo giornale o sito internet di notizie.

(5) Nei casi in cui giornali o siti di notizie su Internet richiedano la revisione, l'Autorità richiede le spese di revisione entro 5 giorni lavorativi dalla registrazione della richiesta. Dopo che la spesa di revisione è stata trasferita sul conto bancario entro 15 giorni lavorativi specificati nell'istruzione dell'Autorità, la revisione viene eseguita entro 15 giorni lavorativi.

(6) Nei casi in cui la spesa di revisione è pagata da giornali o siti di notizie su Internet, considerando se il giornale o il sito di notizie su Internet in questione ha il diritto di pubblicarlo o se è in un periodo di attesa, circa il periodo tra la fine del periodo nell'istruzione scritta richiesta per il pagamento e la data in cui l'importo della spesa è pagato.Si applicano le disposizioni del presente regolamento in materia.

Ostacoli al dovere

ARTICOLO 97- (1) I membri del consiglio di controllo dei giornalisti non possono partecipare alla revisione dei giornali o dei siti di notizie Internet a cui sono collegati.

(2) pannello di controllo In caso di presunta ostilità documentale tra i suoi membri e il periodico controllato, la Direzione Generale provvede a ricontrollare il quotidiano o il sito internet di informazione istituendo, se necessario, un nuovo organo di controllo entro 10 giorni lavorativi.

(3) A seguito dell'indagine da svolgere, il ricorso ad altri rimedi legali contro giornali o siti di notizie su Internet in cui l'accusa di ostilità non è ritenuta valida, non impedisce l'azione ai sensi dell'articolo 195 del la Legge n. 49.

(4) Non possono essere componenti dell'organo di controllo i titolari di testate giornalistiche o di siti internet di informazione, i rappresentanti di persone giuridiche, se presenti, nonché i loro coniugi e affini entro il terzo grado.

Chiarezza nei controlli e negli audit

ARTICOLO 98- (1) Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni;

a) giornali; il luogo dell'amministrazione, gli edifici e le aree di servizio in cui operano, le tipografie dove vengono stampate, i venditori da cui viene acquistata la carta che utilizzano nel processo di stampa, i commercianti che svolgono l'attività di distribuzione,

b) siti Internet di notizie; la sede dell'amministrazione, gli edifici e le aree di servizio in cui operano,

suo responsabile della tenuta del tempo.

Disponibilità e fornitura di documenti

ARTICOLO 99- (1) giornali; È tenuto a conservare tutti i tipi di documenti come lettere di vettura, fatture, contratti relativi alla tipografia in cui vengono stampati, ai venditori presso i quali viene acquistata la carta, ai commercianti che svolgono l'attività di distribuzione e alle persone legate alla vendita degli abbonati, e adottare misure per garantire che questi documenti e le informazioni sui documenti siano forniti.

(2) Oltre a conservare tutti i tipi di documenti, come contratti e fatture, relativi al provider di hosting di siti di notizie su Internet, è obbligatorio adottare misure per garantire che tali documenti e informazioni relative a tali documenti siano forniti.

Esame dell'archivio

ARTICOLO 100- (1) Su richiesta delle commissioni di controllo, al fine di consentire l'esame;

a) I giornali devono avere le loro collezioni di almeno gli ultimi 2 anni pronte e modelli di stampa per ogni pagina dei 3 numeri pubblicati più di recente,

b) I siti di notizie su Internet hanno almeno 2 anni di contenuto,

presentazione dovere.

Controlli bloccanti

ARTICOLO 101- (1) E' sospeso il diritto di pubblicazione del giornale o del sito internet di informazione che ostacoli le ispezioni da svolgere da parte degli organi di controllo. Anche qualora si decida di rinnovare il diritto alla pubblicazione mediante revisione contabile su istanza del relativo quotidiano o sito internet di notizie, non si applicherà il processo di compensazione per il periodo di sospensione del diritto alla pubblicazione.

PARTE SECONDA

Rapporti del consiglio di controllo

Rapporti e firme del consiglio di controllo

ARTICOLO 102- (1) La Direzione Generale è autorizzata a determinare la forma delle relazioni del comitato di controllo in base allo scopo e alla necessità dell'audit.

(2) Tutti i membri del Consiglio devono essere presenti a tale verifica e firmare il rapporto. In caso di diniego alla firma, è fatto obbligo al socio o ai soci astenuti di apporre sul verbale un'annotazione con le motivazioni del diniego. In caso contrario, il rapporto è considerato non valido.

(3) In tali casi, un nuovo consiglio di controllo da formare diverso dal membro/i membri del relativo giornale o sito di notizie su Internet, che fa ritenere non valido il suddetto rapporto, deve essere verificato entro 10 giorni lavorativi e il/i membro/i dell'organo/i di controllo che hanno causato l'invalidamento del verbale sono sottoposti a revisione contabile.

(4) Nel caso in cui uno dei membri abbia una scusa o non partecipi al consiglio in modo tale da impedire lo svolgimento della revisione contabile, il membro a partecipare al consiglio è debitamente determinato tra i candidati membri.

(5) Nei rapporti delle commissioni di controllo che illustrano i risultati dell'ispezione, se i periodici soddisfano le qualifiche determinate ai sensi del presente regolamento e se soddisfano i compiti assegnati sono chiaramente indicati sulla base dei documenti.

Transazioni e durate per i report

ARTICOLO 103- (1) Gli organi di controllo nominati dal Direttore Generale rilasciano le relazioni relative all'incarico entro 15 giorni lavorativi dall'espletamento della o delle verifiche e le trasmettono agli atti dell'Ente, in allegato ad una lettera di accompagnamento predisposta dal presidente.

(2) I risultati delle relazioni così trasmesse all'Agenzia sono presentati alla Direzione Generale, dopo aver effettuato i necessari esami, entro 3 giorni lavorativi dalla data in cui pervengono alla Direzione Controllo.

(3) In caso di esitazione, la Direzione Generale può richiedere un rapporto aggiuntivo o decidere sulla situazione valutandola secondo le questioni da essa determinate. L'Autorità della Direzione Generale trasferisce le suddette segnalazioni alla Direzione Annunci o alla Direzione Controllo, a seconda del loro interesse, entro 2 giorni lavorativi al massimo.

(4) Le operazioni relative alle segnalazioni trasferite dalla Direzione Generale sono perfezionate entro 15 giorni lavorativi al massimo.

(5) Su richiesta, copia del rapporto può essere consegnata al periodico vigilato dalla Direzione Generale.

Obiezione alle segnalazioni

ARTICOLO 104- (1) Giornali o siti di notizie su Internet da parte degli organi di controllo;

a) la sua formazione in termini di procedura,

b) il contenuto delle relazioni che prepara,

c) Decisioni da prendere sulla base dei loro rapporti,

contro Le contestazioni formulate sono risolte secondo la procedura prevista dalle disposizioni del presente Regolamento sugli organi di controllo.

Risoluzione delle obiezioni

ARTICOLO 105- (1) In obiezioni al contenuto delle relazioni del consiglio di controllo, la Direzione generale può richiedere a un altro consiglio di controllo di riesaminare il giornale o il sito di notizie su Internet entro 20 giorni, in obiezioni alle decisioni prese sulla base dei rapporti dei consigli di controllo.

(2) Le contestazioni formulate contro le decisioni assunte sui rapporti predisposti e sui rapporti di revisione degli organi di controllo che si prevede costituiranno il Consiglio di Amministrazione sono esaminate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Se richiesto, il Consiglio di Amministrazione ascolta anche il titolare del quotidiano o del sito internet di informazione qualora lo ritenga necessario.

Notifica alle autorità competenti

ARTICOLO 106- (1) Le corruzioni di cui la Direzione generale dell'Ente venga a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico sono segnalate alle autorità competenti.

SETTIMA SEZIONE

Decisioni sull'attuazione del presente regolamento

CAPITOLO UNO

Principi generali

Disposizioni generali sulle decisioni

ARTICOLO 107- (1) Secondo le disposizioni del presente regolamento; Il diritto di pubblicare o le transazioni di quota di annuncio ufficiale mensile sono determinati e decisi a seguito dell'esame, dell'indagine e dell'indagine di vari rapporti di ispezione o controllo o registri İLANBIS.

(2) Il fatto che la violazione della legislazione non possa essere rilevata in anticipo e in tempo non preclude azioni e sanzioni al riguardo.

(3) La compensazione è applicata per gli annunci ufficiali pubblicati da giornali o siti di notizie su Internet durante la violazione della normativa.

(4) Quando si accerta che le violazioni della legislazione del giornale o dei siti di notizie su Internet continuano durante gli esami di cui al primo comma, il diritto della relativa pubblicazione di pubblicare annunci ufficiali è sospeso.

(5) Il fatto che a testate giornalistiche o siti internet di notizie sia stato applicato un processo di detrazione per violazione delle disposizioni di legge non impedisce l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 195 della legge n. 49.

(6) Copia delle decisioni assunte nei confronti del quotidiano o dei siti di informazione su Internet in merito alla violazione della normativa di cui al presente Regolamento, unitamente agli atti sui quali si fondano, è sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'azione di cui all'articolo 195 della Legge n. 49. Ultimata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si applica la sanzione dell'interruzione delle comunicazioni ufficiali e delle inserzioni pubblicitarie secondo il periodo determinato.

(7) La disposizione dell'articolo 195 della legge n. 49 non si applica al giornale o al sito di notizie su Internet che comunica in tempo utile che le disposizioni della legge sono state violate.

(8) Le decisioni prese ai sensi del presente regolamento sono trasmesse al quotidiano o al sito di notizie su Internet entro 7 giorni lavorativi.

(9) Per quanto riguarda i bandi ufficiali, il compito e l'autorità di esaminare e decidere su ogni tipo di domanda, anche di terzi, spetta alla Direzione generale. In caso di conflitto, l'autorità di risoluzione è il Consiglio di amministrazione.

(10) Contro le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere presentate obiezioni all'assemblea generale solo nei casi che richiedono una decisione in linea di principio e al massimo entro 30 giorni. Le contestazioni formulate non sospendono l'esecuzione.

PARTE SECONDA

Decisioni della sede centrale

Contenuto delle decisioni della Direzione Generale

ARTICOLO 108- (1) Nelle decisioni;

a) il metodo con cui vengono determinati la violazione o i nuovi indicatori,

b) le determinazioni su cui si basano le decisioni,

c) La durata della violazione, se del caso,

ç) Il periodo di compensazione o compensazione e l'importo, se del caso,

d) Se rilevata, la data in cui riprende il diritto alla pubblicazione,

e) come e dinanzi a quale autorità o autorità può essere impugnata la decisione,

posto prende.

Estensione e completamento del periodo di attesa

ARTICOLO 109- (1) In caso di violazione di una qualsiasi delle condizioni stabilite dall'Assemblea Generale durante il periodo di attesa, il periodo di attesa è prorogato del numero di giorni in cui si sono verificate le violazioni.

(2) La data in cui termina il periodo di attesa è determinata in seguito all'ispezione effettuata su richiesta firmata di giornali o siti di notizie su Internet e al pagamento delle spese di ispezione al termine del periodo di attesa.

(3) Alla fine del periodo di attesa, se le condizioni stabilite dall'Assemblea Generale sono soddisfatte, il periodo di attesa è completato.

(4) Nel caso in cui il giornale o i siti di notizie Internet presentino una richiesta dopo aver superato il periodo di 15 mesi determinato per la richiesta di ispezione o esame ai sensi dell'articolo 3, il nuovo periodo di attesa è determinato aggiungendo il tempo trascorso al periodo di attesa.

Sospensione del diritto di pubblicazione

ARTICOLO 110- (1) Nessun annuncio ufficiale viene fatto su un giornale o sito di notizie su Internet il cui diritto di pubblicazione è stato sospeso, fino a quando le violazioni non vengono sanate e questo diritto viene ripristinato.

(2) Il periodo durante il quale il diritto di pubblicazione è sospeso è determinato dal numero di giorni dall'inizio della violazione che ha causato la sospensione alla fine della violazione.

Ripristino del diritto di pubblicazione

ARTICOLO 111- (1) Sulle domande firmate di giornali o siti di notizie su Internet si esamina che le violazioni che hanno causato la sospensione dei diritti di pubblicazione sono state eliminate.

(2) Se ritenuto necessario, può essere istituito un comitato di controllo in termini di diritto di pubblicazione e può essere deciso di condurre un audit. In tal caso, il quotidiano o il sito di informazione su internet pagherà le spese di revisione a partire dalla comunicazione della decisione di effettuare la revisione. esimo tenuto al pagamento ai sensi dell'art.

(3) Se si accerta che la violazione che ha causato la sospensione del diritto di pubblicazione è stata sanata mediante determinazione d'ufficio o l'esame di cui al primo comma o l'ispezione da effettuare ai sensi del secondo comma, il diritto di pubblicare continua ad essere efficace a partire da tale data.

(4) La data della domanda firmata nel primo comma è la data in cui la lettera contenente la domanda è registrata nei registri dell'Istituzione.

Procedure di compensazione e compensazione

ARTICOLO 112- (1) Viene detratto l'importo corrispondente agli annunci ufficiali pubblicati dai giornali o dai siti di informazione internet durante la violazione della normativa, e il compenso per gli annunci ufficiali che hanno diritti ma non possono pubblicare.

(2) Le operazioni di compensazione e compensazione sono effettuate nei mesi successivi oltre la metà della quota ufficiale mensile di annunci della relativa testata alla data della decisione in merito a tali operazioni, al fine di evitare la vittimizzazione di giornali e siti di informazione internet. Tuttavia, se l'importo della detrazione o del risarcimento supera di 3 volte la quota di annuncio ufficiale mensile alla data della decisione di questa pubblicazione, la detrazione o il risarcimento viene effettuato sull'intera quota di annuncio ufficiale alla data della decisione. Inoltre, se il processo di detrazione per i siti internet di informazione in Categoria Generale è dovuto alla violazione delle condizioni di Categoria Generale, è in quota generale, altrimenti è in provincia. basato applicata nel contingente.

(3) Le pratiche in materia di compensazioni e compensazioni vengono attuate dopo che le decisioni su cui si basano diventano definitive.

(4) Nel caso in cui vi sia un solo giornale o sito di notizie su Internet che abbia il diritto di pubblicare in una pubblicazione o in un luogo contingentato, le transazioni relative alla detrazione;

a) pubblicare un annuncio ufficiale pari all'importo della trattenuta per i giornali di quartiere su altri giornali pubblicati nel centro cittadino,

b) Sui giornali e siti di informazione internet pubblicati nel centro cittadino, l'annuncio ufficiale è interrotto per tutta la durata della violazione,

a forma di Applicato.

Cessazione del diritto di pubblicazione

ARTICOLO 113- (1) Nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

a) giornali o siti di notizie su Internet il cui diritto di pubblicazione non riprende entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di sospensione del diritto di pubblicazione,

b) giornali la cui pubblicazione è sospesa per più di 1 mesi entro un anno dalle autorità autorizzate dalla legge e siti di notizie Internet il cui accesso è bloccato,

c) Giornali che interrompono la loro pubblicazione per più di 3 giorni, uno dopo l'altro o in modo intermittente, in un anno solare, ad eccezione del Ramadan e dell'Eid-al-Adha,

ç) Siti di notizie Internet il cui contenuto non è accessibile per più di 7 giorni consecutivi o intermittenti nell'arco di un anno solare, a causa della loro mancanza o rettifica,

d) Quotidiani legati alla pubblicazione di annunci ufficiali che non consegnano all'Ente la copia cartacea del numero 10 entro un anno solare,

e) Quotidiani non quotidiani relativi alla pubblicazione di annunci ufficiali che non consegnano all'Istituzione la copia cartacea del numero 5 entro un anno solare,

f) I giornali o le riviste, le cui copie stampate ed elettroniche vengono consegnate all'Istituzione sono irrealistiche e fuorvianti, o i numeri che non sono pubblicati lo stesso giorno vengono pubblicati successivamente,

g) Nome o nomi a dominio 26 esimo giornali o siti di informazione internet che lo modifichino in violazione delle procedure e dei principi di cui all'articolo,

ğ) Giornali o siti di notizie su Internet che impediscono il controllo delle commissioni di controllo nei casi in cui l'atto di blocco porti a una condanna con decisione giudiziaria definitiva,

h) Riviste che sospendono la loro pubblicazione o riuniscono 2 numeri più di una volta nello stesso anno solare o raccolgono più di un numero in un unico numero,

ı) Operazioni compiute dinanzi all'Ente ovvero dichiarazioni e documenti presentati 26/9/2004 Periodici che costituiscono reato ai sensi del codice penale turco n. 5237 e delle leggi penali speciali,

i) Periodici che comunicano all'Autorità di aver rinunciato al diritto di pubblicare,

j) siti Internet di notizie in caso di accertata violazione dell'articolo 63,

ufficiale Il diritto di pubblicare annunci e pubblicità scade.

Eccezioni al diritto di pubblicare le sanzioni

ARTICOLO 114- (1) Reati contro l'ordine costituzionale e il funzionamento di questo ordine nel codice penale turco n. 5237, a causa del contenuto del periodico relativo alla pubblicazione di annunci ufficiali o azioni delle persone reali o giuridiche privilegiate, la maggioranza dei loro partner, o il rappresentante della persona giuridica, se del caso, o 12/4/1991 Nel caso in cui venga avviata una causa penale per i reati contemplati dalla Legge antiterrorismo n. 3713 del n. la Legge n. 195 è revocata dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione Generale. L'adozione di misure ai sensi del presente paragrafo non costituisce un ostacolo al ritrattamento. All'esito della causa intentata, si decide di sospendere il diritto di redigere, impostare o pubblicare annunci ufficiali e annunci secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

(2) Nel caso in cui venga avviato un procedimento penale contro una delle persone dichiarate nel personale dei lavoratori intellettuali nell'ambito dei reati di cui al primo comma, tale persona o persone, previa notifica scritta dell'Istituzione, devono essere licenziato dall'organico minimo entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione al periodico al destinatario della comunicazione scritta. In caso contrario, il diritto di pubblicare il relativo periodico è sospeso in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Obiezione alle decisioni della Direzione Generale

ARTICOLO 115- (1) Il quotidiano o il sito internet di notizie, cui è stata comunicata la decisione della Direzione generale, può presentare ricorso al Consiglio di amministrazione entro 10 giorni lavorativi. Nel calcolo del periodo, viene presa come base la data di ricezione della lettera di opposizione ai registri dell'Istituzione.

(2) Se il Consiglio di Amministrazione ritiene fondato l'obiezione, il fascicolo è trasmesso alla Direzione Generale per i necessari provvedimenti.

(3) Se non viene sollevata alcuna obiezione alla decisione della Direzione Generale o non viene presentata alcuna obiezione in tempo utile o l'ultima obiezione non viene accettata dal Consiglio di Amministrazione, la decisione diventa definitiva.

(4) I giornali oi siti di notizie su Internet sono tenuti a presentare le loro obiezioni alle decisioni prese nei loro confronti, con articoli separati per ogni decisione della Direzione generale.

(5) I termini di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla notifica della decisione.

Otto sezioni

Disposizioni varie e finali

Tasso di commissione dell'istituto

ARTICOLO 116- (1) Il tasso di commissione da applicare agli annunci ufficiali e agli annunci speciali e agli annunci speciali è del 15%.

Ruolo di intermediazione dei governatorati

ARTICOLO 117- (1) Le operazioni riguardanti gli annunci ufficiali in luoghi esclusi dalla giurisdizione dell'Autorità per decisione dell'Assemblea Generale sono effettuate dai governatorati applicando le disposizioni pertinenti del presente Regolamento.

Regolamento abrogato

ARTICOLO 118- (1) 5/10/2016 Sono stati abrogati i bandi e le inserzioni ufficiali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29848 e il regolamento sulla pubblicazione dei periodici.

Eccezione squadra

ARTICOLO PROVVISORIO 1- (1) 20 del presente regolamento NSC la disposizione del secondo comma dell'articolo, in tema di coniugi 1/1/2023 Non si applica agli opinionisti che sono stati notificati all'istituzione tramite İLANBİS prima della data della data.

diritto di pubblicare

ARTICOLO PROVVISORIO 2- (1) Se i giornali che hanno il diritto di pubblicare annunci ufficiali non soddisfano le disposizioni del presente regolamento, il loro diritto di pubblicazione è sospeso.

Disposizioni transitorie

ARTICOLO PROVVISORIO 3- (1) Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento, l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento, abrogato dall'articolo 118, continua.

Disposizioni transitorie in materia di siti internet di informazione di testate giornalistiche che pubblicano inserzioni ufficiali

ARTICOLO PROVVISORIO 4- (1) i siti Internet di notizie notificati all'Autorità dai giornali che hanno il diritto di pubblicare annunci ufficiali prima della pubblicazione del presente regolamento, 31/3/2023 A condizione che soddisfino le disposizioni del presente regolamento in materia di siti di informazione generale e internet, salvo il requisito minimo di traffico, potranno beneficiare degli annunci ufficiali da pubblicare sui siti di informazione internet dopo il 1/4/2023, secondo i posti contingentati, senza essere soggetti ad un periodo di attesa. Tuttavia, 30/9/2023 Il diritto di pubblicare annunci ufficiali di siti di notizie su Internet che non soddisfano il requisito minimo di traffico a partire da

(2) Secondo quanto previsto dal primo comma, il termine di 6 mesi relativo all'indicatore aggiuntivo non si applica ai siti di notizie su Internet che hanno acquisito il diritto di pubblicare annunci ufficiali.

(3) I siti di notizie Internet che hanno il diritto di pubblicare annunci ufficiali ai sensi del primo comma avranno il diritto di pubblicare annunci ufficiali cessato nel caso in cui la proprietà della trasmissione e il diritto di pubblicare annunci ufficiali vengano trasferiti entro 2 anni o i loro nomi di dominio vengano trasferiti cambiato.

(4) i siti Internet di notizie notificati all'Autorità dai giornali che hanno il diritto di pubblicare annunci ufficiali prima della pubblicazione del presente regolamento, 31/3/2023 A condizione che facciano domanda firmata entro la data dell'annuncio ufficiale, sono inseriti nella sezione dell'elenco dei periodici relativa ai soli siti internet di notizie dove possono essere inseriti annunci ufficiali, senza essere soggetti a un periodo di attesa.

Disposizioni transitorie relative ai siti internet di informazione dei quotidiani, soggetti a un periodo di attesa per l'acquisizione del diritto alla pubblicazione di annunci ufficiali.

ARTICOLO PROVVISORIO 5- (1) I siti di notizie su Internet notificati all'Autorità prima della data di pubblicazione del presente regolamento dai quotidiani, soggetti a un periodo di attesa per l'acquisizione del diritto alla pubblicazione di annunci ufficiali, devono essere presentati con domanda firmata, entro 60 giorni al più tardi dalla data di notifica della decisione che il giornale ha terminato il periodo di attesa e ha acquisito il diritto di pubblicare annunci ufficiali., a condizione che rispettino completamente le disposizioni del presente regolamento relative ai siti di notizie su Internet, beneficeranno della annunci ufficiali da pubblicare sui siti di notizie internet in base al contingentamento dei posti senza essere soggetti a un periodo di attesa.

(2) I siti di notizie Internet che hanno il diritto di pubblicare annunci ufficiali ai sensi del primo comma avranno il diritto di pubblicare annunci ufficiali cessato nel caso in cui la proprietà della trasmissione e il diritto di pubblicare annunci ufficiali vengano trasferiti entro 2 anni o i loro nomi di dominio vengano trasferiti cambiato.

Disposizioni transitorie in materia di siti internet di informazione di quotidiani e periodici che pubblicano annunci ufficiali

ARTICOLO PROVVISORIO 6- (1) siti Internet di notizie appartenenti a giornali e riviste che hanno il diritto di pubblicare annunci ufficiali, 31/3/2023 A condizione che completino le disposizioni del presente regolamento sui siti di notizie Internet che trasmettono solo annunci ufficiali, a condizione che presentino una domanda firmata entro la data della data della domanda, saranno inclusi nella sezione dell'elenco dei periodici che consentono solo annunci ufficiali dopo il 1/4/2023, senza essere soggetti a un periodo di attesa.

forza

ARTICOLO 119- (1) Il presente regolamento;

a) La prima parte della prima parte, 20, 26, 31, 94, 118, 119 e 120 NSC con l'articolo 1 provvisorio, l'articolo 3 provvisorio, l'articolo 4 provvisorio e l'articolo 6 provvisorio esimo alla data di pubblicazione dell'articolo,

b) Lettera a) del secondo comma dell'articolo 29 1/7/2023 su,

c) Articolo 28 1/1/2024 su,

ç) Se lo sono altre disposizioni 1/4/2023 su,

forza entrare i viaggiatori.

esecutivo

ARTICOLO 120- (1) Le disposizioni del presente Regolamento sono eseguite dal Direttore Generale dell'Istituto di Pubblicità Stampa.

REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ACQUISTO E ALLA DIFFUSIONE DI COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ UFFICIALI IN AMBIENTE ELETTRONICO

ARTICOLO 1- Le lettere (b), (f) e (ğ) del primo comma dell'articolo 12 del regolamento relativo alla ricezione e alla distribuzione elettronica di annunci e annunci ufficiali pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1/2017/29946 e numerata 4 sono state modificate come segue.

“b) İLANBİS (Sistema informativo sulla pubblicità): il sistema informativo in cui gli annunci e gli annunci ufficiali vengono ricevuti elettronicamente dagli inserzionisti, la loro distribuzione ai periodici e le procedure relative alle qualifiche e agli obblighi imposti ai periodici dall'Assemblea generale di l'istituzione,

"f) Periodici: giornali, riviste e siti di notizie su Internet relativi alla pubblicazione di annunci e annunci ufficiali"

“ğ) Istruzione di pubblicazione: l'interfaccia ILANBIS in cui si trovano le informazioni relative alla pubblicazione di annunci e annunci diversi dall'ambito di annunci ufficiali e il nome, il numero e l'articolo della legge, del decreto presidenziale e del regolamento che ne prevede la pubblicazione, dove e quante volte e in base a quale normativa sono trattati i comunicati ufficiali inviati all'Autorità, ”

ARTICOLO 2- La frase "nell'allegato 7" nel primo comma dell'articolo 2 dello stesso regolamento è stata modificata in "nell'allegato 2 e nell'allegato 3" e la frase "considerando le sue istruzioni" in "conformemente alle sue istruzioni" .

ARTICOLO 3- L'espressione “determinata dal Consiglio dei ministri” al primo comma dell'articolo 8 del medesimo Regolamento è stata modificata in “determinata con decisione del Presidente”.

ARTICOLO 4- Il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 dello stesso regolamento sono stati modificati come segue.

“(2) Gli annunci ufficiali inviati tramite İLANBIS devono essere visualizzati nelle edizioni generali dei giornali e nei siti di notizie Internet in tutta la Turchia, salvo diversa indicazione.

(3) I periodici devono pubblicare annunci ufficiali in tempo. La responsabilità degli annunci e degli annunci ufficiali che non vengono pubblicati in tempo e degli annunci ufficiali che non vengono pubblicati nelle edizioni generali o mostrati in tutta la Turchia, spetta al relativo periodico.

ARTICOLO 5- Il secondo e il quarto comma dell'articolo 13 dello stesso regolamento sono stati modificati come segue.

“(2) Gli annunci e gli annunci privati, diversi dagli annunci e dagli annunci ufficiali di cui è responsabile l'Agenzia, sono pubblicati su giornali, riviste o siti di notizie Internet nell'elenco dei periodici sul sito web dell'Agenzia, in linea con gli auspici degli inserzionisti”.

“(4) Pur trattandosi di annuncio ufficiale, qualora gli inserzionisti preferiscano un sito, una pagina, una rubrica o una collocazione di testata giornalistica o internet o richiedano impaginazioni, disposizioni e grafiche particolari, nel Tariffario ufficiale di annuncio vigente determinato dal Presidente della Repubblica , Si applicano le tariffe speciali per gli annunci e la pubblicità di cui al terzo comma, purché non inferiori al centimetro colonna o al prezzo unitario specificato.

ARTICOLO 6- L'espressione “processi di prestampa e stampa” al terzo comma dell'articolo 14 del medesimo Regolamento è stata modificata in “stampa o prestampa e tali processi”.

ARTICOLO 7- L'espressione "Per il Consiglio dei Ministri" al primo comma dell'articolo 16 dello stesso Regolamento è stata modificata in "Con decisione del Presidente", e l'espressione "Regolamento sui bandi e avvisi ufficiali e sui periodici per la loro pubblicazione" è stata modificata stato modificato in "Regolamento sui bandi e annunci ufficiali".

ARTICOLO 8- L'allegato 1 e l'allegato 2 dello stesso regolamento sono stati modificati come allegati ed è stato aggiunto l'allegato 3 dello stesso regolamento.

ARTICOLO 9- Il presente Regolamento entra in vigore il 1/4/2023.

ARTICOLO 10- Le disposizioni del presente Regolamento sono eseguite dal Direttore Generale dell'Istituto di Pubblicità Stampa.

Regolamento sulla modifica del regolamento sulla ricezione e la distribuzione di annunci e annunci ufficiali nell'ambiente elettronico

ARTICOLO 1- Le lettere (b), (f) e (ğ) del primo comma dell'articolo 12 del regolamento relativo alla ricezione e alla distribuzione elettronica di annunci e annunci ufficiali pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1/2017/29946 e numerata 4 sono state modificate come segue.

“b) İLANBİS (Sistema informativo sulla pubblicità): il sistema informativo in cui gli annunci e gli annunci ufficiali vengono ricevuti elettronicamente dagli inserzionisti, la loro distribuzione ai periodici e le procedure relative alle qualifiche e agli obblighi imposti ai periodici dall'Assemblea generale di l'istituzione,

"f) Periodici: giornali, riviste e siti di notizie su Internet relativi alla pubblicazione di annunci e annunci ufficiali"

“ğ) Istruzione di pubblicazione: l'interfaccia ILANBIS in cui si trovano le informazioni relative alla pubblicazione di annunci e annunci diversi dall'ambito di annunci ufficiali e il nome, il numero e l'articolo della legge, del decreto presidenziale e del regolamento che ne prevede la pubblicazione, dove e quante volte e in base a quale normativa sono trattati i comunicati ufficiali inviati all'Autorità, ”

ARTICOLO 2- La frase "nell'allegato 7" nel primo comma dell'articolo 2 dello stesso regolamento è stata modificata in "nell'allegato 2 e nell'allegato 3" e la frase "considerando le sue istruzioni" in "conformemente alle sue istruzioni" .

ARTICOLO 3- L'espressione “determinata dal Consiglio dei ministri” al primo comma dell'articolo 8 del medesimo Regolamento è stata modificata in “determinata con decisione del Presidente”.

ARTICOLO 4- Il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 dello stesso regolamento sono stati modificati come segue.

“(2) Gli annunci ufficiali inviati tramite İLANBIS devono essere visualizzati nelle edizioni generali dei giornali e nei siti di notizie Internet in tutta la Turchia, salvo diversa indicazione.

(3) I periodici devono pubblicare annunci ufficiali in tempo. La responsabilità degli annunci e degli annunci ufficiali che non vengono pubblicati in tempo e degli annunci ufficiali che non vengono pubblicati nelle edizioni generali o mostrati in tutta la Turchia, spetta al relativo periodico.

ARTICOLO 5- Il secondo e il quarto comma dell'articolo 13 dello stesso regolamento sono stati modificati come segue.

“(2) Gli annunci e gli annunci privati, diversi dagli annunci e dagli annunci ufficiali di cui è responsabile l'Agenzia, sono pubblicati su giornali, riviste o siti di notizie Internet nell'elenco dei periodici sul sito web dell'Agenzia, in linea con gli auspici degli inserzionisti”.

“(4) Pur trattandosi di annuncio ufficiale, qualora gli inserzionisti preferiscano un sito, una pagina, una rubrica o una collocazione di testata giornalistica o internet o richiedano impaginazioni, disposizioni e grafiche particolari, nel Tariffario ufficiale di annuncio vigente determinato dal Presidente della Repubblica , Si applicano le tariffe speciali per gli annunci e la pubblicità di cui al terzo comma, purché non inferiori al centimetro colonna o al prezzo unitario specificato.

ARTICOLO 6- L'espressione “processi di prestampa e stampa” al terzo comma dell'articolo 14 del medesimo Regolamento è stata modificata in “stampa o prestampa e tali processi”.

ARTICOLO 7- L'espressione "Per il Consiglio dei Ministri" al primo comma dell'articolo 16 dello stesso Regolamento è stata modificata in "Con decisione del Presidente", e l'espressione "Regolamento sui bandi e avvisi ufficiali e sui periodici per la loro pubblicazione" è stata modificata stato modificato in "Regolamento sui bandi e annunci ufficiali".

ARTICOLO 8- L'allegato 1 e l'allegato 2 dello stesso regolamento sono stati modificati come allegati ed è stato aggiunto l'allegato 3 dello stesso regolamento.

ARTICOLO 9- Il presente Regolamento entra in vigore il 1/4/2023.

ARTICOLO 10- Le disposizioni del presente Regolamento sono eseguite dal Direttore Generale dell'Istituto di Pubblicità Stampa.

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