Pagamento Incentivo ai Medici di Famiglia sulla Gazzetta Ufficiale

Pagamento Incentivo ai Medici di Famiglia sulla Gazzetta Ufficiale
Pagamento Incentivo ai Medici di Famiglia sulla Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Regolamento Revisione del Contratto di Medicina di Famiglia e Regolamento Retributivo”, che prevede il pagamento integrativo di base e il pagamento degli incentivi ai medici di famiglia e ai dipendenti del Centro sanitario di famiglia.

La delibera integrale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è la seguente:

“ARTICOLO 1- I commi seguenti, successivi al comma (29) del secondo comma dell'articolo 6 del Contratto di Medicina di Famiglia e del Regolamento delle Retribuzioni, entrato in vigore con la Decisione del Presidente del 2021/4198/18 e numerato 10
E 'stato aggiunto.

“I1) Ai medici di famiglia vengono erogati sussidi per sostenere lo sviluppo della salute pubblica, per facilitare l'accesso del pubblico ai servizi di assistenza sanitaria di base, per essere ricompensati in proporzione al loro contributo alla regolare erogazione dei servizi e per mantenere la loro motivazione . Tale pagamento viene effettuato al tasso del 3% della tariffa massima ai medici di famiglia convenzionati che non hanno ricevuto alcun punto di allerta, sulla base dell'APPLICAZIONE dell'allegato al presente regolamento (ALLEGATO-42 MEDICINA DI FAMIGLIA). Tuttavia, questo pagamento non viene effettuato per un mese per coloro che ricevono un punteggio di avviso compreso tra 1-10, per due mesi per coloro che ricevono un punteggio di avviso compreso tra 11-20 e per tre mesi per coloro che ricevono un punteggio di avviso di 21 o più.

12) Il numero degli esami giornalieri effettuati dall'Unità di Medicina di Famiglia;

i) 41% della tariffa massima se è compresa tra 50 e 10,
ii) Se è compreso tra 51-60, 21% del salario massimo,
iii) 61% della tariffa massima se è compresa tra 75 e 31,
iv) Se è 76 o più, il 42% della tariffa massima

viene effettuato il pagamento dell'incentivo. Nell'ambito del presente comma, il numero di visite giornaliere del Nucleo di Medicina di Famiglia è calcolato dividendo il numero totale di visite mensili effettuate dal medico di famiglia per il numero di giornate effettivamente prestate dal medico di famiglia nel mese di riferimento.

ARTICOLO 2- Alla fine del quinto comma dell'articolo 19 del medesimo Regolamento è stata aggiunta la frase seguente.

“L'importo totale lordo da corrispondere al medico di famiglia provvisorio (comprensivo di retribuzione, rata fissa, pagamento base, non può essere superiore alla retribuzione lorda contrattuale da calcolarsi se il medico di famiglia provvisorio presta prestazioni convenzionate nel reparto di medicina di famiglia dove egli/ lei lavora).

ARTICOLO 3- I seguenti commi sono stati aggiunti dopo il comma (21) del secondo comma dell'articolo 10° del medesimo Regolamento.

“I1) Gli operatori sanitari familiari percepiscono il primo pagamento del pubblico per il loro sostegno allo sviluppo della salute pubblica. Tale pagamento viene effettuato nella misura del 3% della retribuzione massimale agli operatori sanitari di famiglia che non hanno ricevuto alcun punto di allerta, sulla base dell'allegato del presente regolamento (ALLEGATO-3 PUNTEGGIO DI PRESENTAZIONE DA APPLICARE NELLA PRATICA DI MEDICINA DI FAMIGLIA). Tuttavia, questo pagamento non viene effettuato per un mese per coloro che ottengono 1-10 punti di avviso, per due mesi per coloro che ottengono 11-20 punti di avviso e per tre mesi per coloro che ottengono 21 punti o più.

12) Il numero degli esami giornalieri effettuati dall'Unità di Medicina di Famiglia;

1) 40% della tariffa massima se è compresa tra 60 e 1,5,

ii) Se è compreso tra 61 e oltre, viene corrisposto un incentivo del 3% del salario massimo. Nell'ambito del presente comma, il numero di visite giornaliere del Nucleo di Medicina di Famiglia è calcolato dividendo il numero totale di visite mensili effettuate dal medico di famiglia per il numero di giornate effettivamente prestate dal medico di famiglia nel mese di riferimento.

ARTICOLO 4- Alla fine del quinto comma dell'articolo 22 del medesimo Regolamento è stata aggiunta la frase seguente. “L'importo totale lordo (comprensivo di stipendio, rata fissa, rata base) da corrispondere all'operatore sanitario familiare temporaneo non può essere superiore alla retribuzione lorda contrattuale da calcolarsi se l'operatore sanitario familiare temporaneo presta prestazioni convenzionate nel reparto di medicina di famiglia dove lui lavora."

ARTICOLO 5- Il presente regolamento entra in vigore il 1/9/2022.

ARTICOLO 6- Il Presidente della Repubblica dà esecuzione alle disposizioni del presente Regolamento”.

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